Sopravvenuto difetto d’interesse dopo pagamento ridotto ex articolo 7 (TAR Lazio n. 6344 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima della spedizione della causa in decisione, preclude al giudice amministrativo ogni possibilità di decidere nel merito, imponendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: il giudice, in virtù del fondamentale principio della domanda, non può sindacare nel merito una controversia sulla quale il soggetto che si ritiene leso abbia manifestato il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento dirigenziale con cui la Regione Valle d’Aosta ha definito l’elenco delle aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida ministeriali. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memorie difensive.

In pendenza del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto la possibilità per le aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 versando alle regioni la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione del 2 febbraio 2026, la società ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto concessa dalla normativa sopravvenuta, comunicando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Collegio ha rilevato che la pronuncia di cessata materia del contendere ex art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento del versamento, della cui esistenza non v’era prova in atti.

Tuttavia, il giudice ha osservato che, a prescindere da tale accertamento, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso assume rilievo autonomo e assorbente. Richiamando il principio per cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, il TAR ha evidenziato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e che il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito quando la parte, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio secondo cui l’univoca dichiarazione della parte preclude la decisione nel merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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