Scorrimento graduatorie e incarichi dirigenziali esterni nella P.A. (Cons. Stato n. 6073 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La validità di una graduatoria concorsuale costituisce un limite all’indizione di un nuovo concorso, ma non prevale necessariamente sulle altre forme di reclutamento dei dirigenti e sulla mobilità volontaria. L’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 — conferimento di incarichi a dirigenti di altre amministrazioni — non è equiparabile all’art. 19, comma 6, che consente il ricorso, in via residuale e derogatoria, a soggetti esterni alla dirigenza pubblica. L’obbligo di motivare il mancato scorrimento presuppone l’identità dei profili professionali, non coincidente con i soli titoli di studio o professionali. Non sussiste, pertanto, un obbligo generalizzato di attingere a oltranza alla graduatoria per coprire posti non corrispondenti ai profili per cui essa è stata formata.
Il Fatto
Gli appellanti, candidati risultati idonei ma non collocati in posizione utile in un concorso pubblico per il reclutamento di otto unità di personale dirigenziale di seconda fascia, per le esigenze in materia di dighe e infrastrutture idriche, hanno impugnato davanti al TAR una serie di avvisi di interpello per incarichi dirigenziali adottati dal Ministero nel periodo oggetto di causa.
Il giudice di primo grado ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti. Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della decisione, lamentando un ricorso massivo agli incarichi esterni e alla mobilità in luogo dello scorrimento della graduatoria ancora valida. Il Ministero resistente ha evidenziato, tra l’altro, la definitiva scadenza della graduatoria e la conseguente assenza del bene della vita.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’esistenza di una graduatoria concorsuale valida è un limite all’indizione di un nuovo concorso, ma non prevale necessariamente sulle altre forme di reclutamento dirigenziale e sulla mobilità volontaria, richiamando Cons. Stato, III, n. 4166 del 2024, Cons. Stato, III, n. 11605 del 2022 e Cons. Stato, III, n. 2410 del 2022.
Quanto alla scelta di indire una nuova procedura concorsuale, questa attualizza un conflitto con la diversa scelta di avvalersi della graduatoria esistente, ma le relative censure risultano inammissibili per mancata tempestiva impugnazione. Le doglianze sulle scelte programmatiche e organizzative sono invece infondate, poiché non è configurabile un obbligo generalizzato di valutare lo scorrimento per coprire posti non corrispondenti ai profili professionali per cui esiste la graduatoria.
Il Collegio sottolinea che solo l’identità dei profili professionali — non coincidente con i soli titoli di studio o professionali — costituisce il presupposto dell’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione. La graduatoria del concorso “dighe” non può divenire il canale per qualunque inserimento dirigenziale.
Quanto al ricorso agli incarichi a soggetti esterni, non emerge alcun elemento sintomatico di irragionevolezza. Il Ministero ha perseguito il rafforzamento dell’assetto dirigenziale attraverso tre linee di intervento: lo scorrimento entro i limiti previsti, la valorizzazione della mobilità e degli incarichi ex art. 19, comma 5-bis, e il ricorso agli incarichi ex art. 19, comma 6 nei casi e limiti di legge.
Poiché le doglianze erano indirizzate esclusivamente contro gli interpelli e non anche contro i singoli provvedimenti di conferimento, una volta esclusa l’illegittimità del ricorso agli strumenti dell’art. 19, non è possibile alcun ulteriore vaglio sotto il profilo dell’identità professionale. Né risulta dirimente il richiamo al conferimento di incarichi a dirigenti di estrazione diversa, essendo le censure generiche e non evidenziando elementi concreti di lesività. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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