Obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato civile del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13719 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza, senza integrazione o accertamenti di merito.
In caso di inadempimento dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato ad esclusione del capo di condanna delle spese già liquidate, volta a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. Ha premesso che l’azione di ottemperanza è proponibile anche per le sentenze del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo ha chiarito che il processo di ottemperanza per le pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro è un giudizio esecutivo, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
La Corte ha rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte della ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, l’inerzia dell’Amministrazione ha determinato l’accoglimento della pretesa. Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato un commissario ad acta che provvederà all’esecuzione, con facoltà di delega e senza compenso. Il TAR non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
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Nota della Redazione
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