Clausola del contratto di servizio non escludente è impugnabile solo dopo l’aggiudicazione (TAR Piemonte n. 1055 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che non precludono la partecipazione alla gara né rendono impossibile o estremamente difficoltoso formulare un’offerta seria e consapevole non sono immediatamente lesive e non possono essere impugnate in via diretta. L’impugnazione immediata è ammessa solo per le clausole autoescludenti o impeditive; per ogni altra previsione l’interesse al ricorso si concretizza al momento dell’aggiudicazione, quando la lesione della situazione giuridica diviene attuale e diretta. La clausola dello schema di contratto di servizio che impone al gestore, alla scadenza dell’affidamento, di corrispondere agli enti concedenti una somma pari all’ammortamento del capitale investito netto non integra alcuna delle ipotesi di impugnazione immediata, poiché lascia integra tanto la possibilità di partecipare quanto quella di formulare un’offerta consapevole.
Il Fatto
Il 13 novembre 2025 la stazione appaltante ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Torino 6 Po Orientale”. La ricorrente, operatore del settore, ha impugnato il bando e gli atti di gara chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Il 12 gennaio 2026 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, in ragione delle risposte ai quesiti pubblicate dalla stazione appaltante il 22 dicembre 2025, ritenute incidenti sul secondo motivo. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 164/2000, del d.m. 5 febbraio 2013 e dell’art. 9, comma 8, del d.m. n. 226/2011, oltre all’eccesso di potere. Sostiene che la stazione appaltante, inserendo l’art. 27, comma 4, dello schema di contratto di servizio, avrebbe modificato il contenuto del contratto tipo, imponendo al gestore un onere economico alla scadenza dell’affidamento.
Il Collegio dichiara il motivo inammissibile per difetto di interesse. Richiama il principio per cui l’impugnazione immediata è configurabile solo al cospetto di clausole autoescludenti o impeditive; al di fuori di tali evenienze occorre attendere gli esiti della gara, quando la lesione diviene attuale e diretta (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8156).
Nel caso concreto la previsione censurata non impedisce la partecipazione né ostacola la formulazione di un’offerta seria e consapevole: si tratta di una facoltà dei concedenti, contenuta nello schema contrattuale e dunque valutabile dagli operatori. La ricorrente stessa ha ammesso che dall’esame dei documenti di gara non emerge che vi siano enti concedenti intenzionati a mantenere la proprietà delle quote, poiché tutti intendono cederle al gestore subentrante. L’applicabilità della clausola resta quindi circoscritta all’ipotesi residuale in cui, durante il servizio, uno o più enti decidano di investire risorse pubbliche nel potenziamento dell’infrastruttura.
Il Collegio esclude anche il carattere sproporzionato dell’onere, compensato dall’incremento degli introiti generati dall’investimento finanziato dall’ente locale. Osserva inoltre che la stessa ricorrente, nella memoria del 20 aprile 2026, ha implicitamente riconosciuto che l’interesse al ricorso si concretizza al momento dell’aggiudicazione, quando all’operatore sarà richiesto di vincolarsi al contratto.
Quanto al secondo motivo, concernente i criteri di attribuzione del punteggio in relazione al criterio A.6 e una presunta sovrastima degli investimenti di efficienza energetica, il Collegio lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio della ragione più liquida: con la determinazione dirigenziale n. 1546 del 1° aprile 2026 i valori del criterio sono stati aggiornati. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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