Sindacato giurisdizionale limitato sulla verifica di anomalia dell’offerta (TAR Lombardia n. 2825 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Non è configurabile un sindacato giurisdizionale sostitutivo sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante, laddove le relative valutazioni siano immuni da profili di irragionevolezza, travisamenti, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali. È ammessa la scomputabilità dei costi relativi a beni strumentali già presenti nel magazzino dell’appaltatore e già ammortizzati.
Il Fatto
La stazione appaltante indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di revisione e riparazione di motori da trazione TAF. All’esito della valutazione, l’operatore economico risultato primo graduato con cento punti veniva sottoposto alla verifica di anomalia dell’offerta economica. La stazione appaltante, rilevata l’affidabilità dell’offerta, disponeva l’aggiudicazione. La società seconda graduata impugnava l’aggiudicazione, deducendo plurimi vizi nella valutazione di congruità, tra cui un’illegittima modifica del costo della manodopera, l’omessa indicazione di alcune voci di costo e la sottostima del costo di un componente. La ricorrente domandava la dichiarazione di inefficacia del contratto e la tutela in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i canoni ermeneutici che governano il sindacato sulla verifica di anomalia, evidenziando come la valutazione di congruità dell’offerta debba essere globale e sintetica. Ha pertanto escluso che il giudice amministrativo possa esercitare un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, salvo che emergano macroscopici profili di illegittimità. Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure di parte ricorrente.
In relazione alla dedotta modifica del costo della manodopera, il Collegio ha accertato che la relazione giustificativa non indicava un importo diverso da quello dell’offerta iniziale. L’importo era stato implicitamente confermato, e la società aggiudicataria aveva rappresentato di aver ridotto i costi grazie al know-how, al miglioramento dei cicli produttivi e all’automazione di alcune attività. La disponibilità di una nutrita scorta di materiali, i cui costi risultavano già ammortizzati, era stata valutata come un concreto vantaggio competitivo, conforme alla giurisprudenza che ammette la scomputabilità di tali costi in sede di giustificazione dell’anomalia dell’offerta.
Quanto alle altre voci di costo, la ricorrente non aveva indicato né il quantum né le ragioni per cui avrebbero reso insostenibile l’offerta. La controinteressata aveva chiarito che le attività di ricostruzione dell’avvolgimento e del rotore sono logicamente successive alla revisione generale e che i relativi costi erano ricompresi nel conto economico complessivo.
Il Collegio ha infine ritenuto che la valutazione di congruità non presentasse profili di illegittimità, non risultando manifestamente inattendibile, illogica o irragionevole. Ha pertanto respinto il ricorso e le domande di dichiarazione di inefficacia del contratto e risarcitoria, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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