Impugnazione diniego autotutela solo per interesse generale (Cass. civ. Sez. V n. 24284 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che chiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare in via di autotutela un atto impositivo già divenuto definitivo non può limitarsi a dedurre gli ormai preclusi vizi dell’atto, ma deve prospettare un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla sua rimozione. Ne consegue che il diniego di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. In tema catastale, il diniego opposto all’istanza di variazione della rendita non integra un atto di autotutela, ma un provvedimento relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita, impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992. L’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ove non richieda accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il contribuente proponeva istanza in autotutela per la rideterminazione del classamento di un immobile, già accatastato in categoria A/1, chiedendo il passaggio alla categoria A/2. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza e il contribuente impugnava il silenzio rifiuto davanti al giudice tributario. La CTR Liguria accoglieva l’appello del contribuente e determinava per l’immobile la classe 5 e la categoria A/2, con consistenza di vani 9,5.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il contribuente resisteva con controricorso e successiva memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è logicamente assorbente degli altri, che restano assorbiti.
Il Collegio ricorda che l’impugnazione del diniego di autotutela è limitata alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto. Nel caso concreto tali ragioni non sono neppure prospettate. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. Sez. 5 n. 161 del 2024, oltre che da Cass. Sez. 5 n. 7318 del 2022 e Cass. Sez. 5 n. 25659 del 2023.
Il ricorso originario del contribuente va dunque dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un atto non ricorribile. La Corte precisa che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e che, di conseguenza, nessun giudicato si è formato. Nessun accertamento di fatto è necessario: il principio è coerente con Cass. Sez. 5 n. 17363 del 2020, secondo cui l’eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione quando il suo esame implichi un accertamento in fatto.
Sul versante catastale la Corte richiama Cass. Sez. 6 n. 31574 del 2021: il diniego, espresso o tacito, opposto all’istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita, impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché il provvedimento impugnabile è stato comunicato il 9 dicembre 2008 e l’impugnazione è stata proposta il 12 luglio 2012, l’impugnazione è tardiva, con applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte Cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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