Diploma di laurea vecchio ordinamento come titolo aggiuntivo valutabile nel concorso (TAR Puglia n. 336 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la clausola della lex specialis di un concorso pubblico che, nell’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi, non consideri il diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico come titolo ulteriore rispetto a quello minimo di ammissione. Il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono un titolo di studio superiore alla laurea triennale: escluderne la valutazione genera un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati in possesso di percorsi formativi oggettivamente diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è opponibile al candidato quando la disciplina di gara non gli consentiva di dichiarare il titolo superiore quale titolo aggiuntivo.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di sei unità di categoria D, profilo “Specialista Amministrativo”. Nell’istanza di partecipazione dichiarava, quale titolo di accesso, il diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Scienze Politiche e non segnalava titoli aggiuntivi. Superate le prove, la ricorrente si collocava al centoquattresimo posto con un punteggio complessivo di 22,875.
Avendo conseguito anche la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, la candidata impugnava gli atti della procedura, deducendo la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti previsto dal bando per la laurea ulteriore rispetto al titolo di ammissione. La Regione Puglia e il Formez P.A. si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di disparità di trattamento. Il Collegio ha osservato come l’art. 7 del bando subordini l’attribuzione del punteggio aggiuntivo al possesso di una laurea “ulteriore” rispetto al titolo usato per l’ammissione: chi accedeva con la laurea triennale poteva così essere premiato per la laurea magistrale, mentre chi aveva utilizzato come titolo di accesso il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico non poteva ottenere alcun punteggio per il titolo superiore posseduto.
Richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Sezione ha ribadito che il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico sono titoli di livello superiore alla laurea triennale. La loro esclusione dalla valutazione dei titoli aggiuntivi determina un’irragionevole disparità tra candidati che hanno concluso percorsi formativi diversi per durata, contenuti e approfondimento.
Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità del principio di autoresponsabilità dichiarativa: la lex specialis non consentiva alla ricorrente di indicare la laurea magistrale a ciclo unico come titolo aggiuntivo, configurandosi un illegittimo impedimento alla dichiarazione, non una negligenza del candidato. La giurisprudenza invocata dall’Amministrazione riguardava invece procedure che ammettevano la dichiarazione del titolo superiore, non utilizzata per scelta del candidato.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha annullato l’art. 7 del bando nella parte in cui esclude la valutazione del diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico e, conseguentemente, gli atti e i verbali che non avevano attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. Ha riconosciuto alla candidata il diritto all’assegnazione del punteggio complessivo di 24,375, rimettendo alla Regione ogni conseguente determinazione sulla graduatoria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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