Onere di specifica indicazione degli atti e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 19278 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., quando le parti nei cui confronti è proposto siano soltanto menzionate senza indicare se, dove e quando sia avvenuta la produzione della documentazione dalla quale evincerne la qualità e la dedotta cancellazione della società. Nel merito, l’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’ufficio il potere di determinare in via induttiva il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere dalle risultanze contabili e di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del primo comma. La mancata presentazione delle dichiarazioni annuali legittima l’accertamento induttivo; il giudice di merito deve accertare i presupposti e, se positivi, verificare se il contribuente abbia dimostrato l’infondatezza totale o parziale degli accertamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società contribuente distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1973, accertando reddito imponibile e chiedendo il pagamento di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Foggia, che lo accoglieva.
L’Ufficio appellava dinanzi alla C.t.r. della Puglia, che con sentenza n. 654/2016 rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, premettendo che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e dichiarando di voler proseguire nei confronti dei soci, ai quali notificava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte rileva la regolarità della rinnovazione della notifica, disposta con precedente ordinanza interlocutoria a seguito del mancato buon fine della notifica a uno dei soci.
Nel merito dell’ammissibilità, il ricorso è dichiarato inammissibile nei confronti dei soci. Le persone fisiche sono soltanto menzionate, senza che il ricorso indichi se, dove e quando sia avvenuta la produzione della documentazione dalla quale evincerne la qualità di soci, né della documentazione attestante la dedotta cancellazione della società. Il ricorso non adempie così all’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena di inammissibilità, degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, nonché dei dati necessari alla loro individuazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti (Cass. n. 777 del 2019; Cass. n. 23575 del 2015; Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011; Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12259 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022; Cass. n. 11325 del 2023) e precisa che l’onere è stato ribadito e aggravato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023. Esso, anche alla luce dei principi della sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, non può ritenersi rispettato qualora il motivo non indichi specificamente i documenti o gli atti, non ne riassuma il contenuto o non trascriva i passaggi essenziali, né fornisca un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti.
Il ricorso è invece ammissibile e fondato nei confronti della società. La Corte rileva che la C.t.r. ha errato nel far discendere dalle ragioni della delega del giudice fallimentare alla Guardia di finanza la conferenza e completezza dell’esibizione documentale dei registri, confondendo le scritture contabili con i documenti contabili. Gli avvisi erano stati emessi sulla scorta dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 in considerazione della mancata presentazione delle dichiarazioni annuali, che legittimava l’Amministrazione a determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati comunque raccolti, con facoltà di prescindere dalle risultanze contabili e di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di legge.
Il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare tali presupposti e, all’esito del riscontro, se positivo, verificare se la contribuente avesse dimostrato l’infondatezza totale o parziale degli accertamenti. Risulta inoltre sostanzialmente non comprensibile la motivazione con la quale la C.t.r. ha ritenuto non conferenti i dati accertati ai fini IVA. Il ricorso è pertanto accolto nei confronti della società, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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