Pene sostitutive e onere di richiesta in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 9286 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione delle pene detentive brevi con pene sostitutive qualora non sia stata formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo. La conversione della pena detentiva non rientra, infatti, nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale rispetto al principio devolutivo dell’appello. L’appellante è onerato di supportare la richiesta con specifiche deduzioni, conseguendo al mancato assolvimento di tale onere l’inammissibilità originaria della richiesta medesima.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’11/06/2024, confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, respingendo le censure relative alla capacità di intendere e volere e alla qualificazione giuridica dei fatti. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, anche la mancata applicazione di pene sostitutive di quelle detentive brevi.
La Motivazione della Corte
Con riferimento alla doglianza concernente il mancato accertamento della capacità di intendere e volere, la Corte ritiene il motivo aspecifico, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, evidenziando l’assenza di elementi istruttori idonei a desumere una condizione di alterazione al momento del fatto. Il giudice, in materia di accertamenti sulla capacità di partecipazione cosciente al processo, non è tenuto a disporre perizia, potendo formare il proprio convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, come precisato dal precedente citato (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023).
Quanto alla censura relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, rilevando la correttezza della pronuncia impugnata che, in conformità con la sentenza di primo grado, ha adeguatamente ripercorso i fatti di causa e le fonti di prova. In presenza di decisioni di merito motivate con criteri omogenei, è possibile l’integrazione delle due sentenze in una struttura argomentativa unitaria, da sottoporre al controllo di legittimità. La Corte ribadisce, altresì, la centralità delle dichiarazioni della persona offesa ai fini dell’ascrizione di responsabilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012).
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione di pene sostitutive, è infine dichiarato inammissibile, non risultando la questione dedotta nell’atto d’appello. La Corte ribadisce il principio per cui, in tema di pene sostitutive, il giudice d’appello non può procedere alla sostituzione d’ufficio, essendo necessaria una specifica richiesta nell’atto di gravame (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025). La conversione della pena detentiva breve non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione di natura eccezionale che deroga al principio devolutivo dell’appello. L’appellante è, pertanto, onerato di supportare la richiesta con specifiche deduzioni, a pena di inammissibilità originaria.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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