Prescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. II n. 21085 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e ad adottare le conseguenti statuizioni civili secondo i criteri della Corte costituzionale n. 182 del 2021. Stante la presenza della parte civile, egli è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. La declaratoria di prescrizione non preclude la conferma delle statuizioni civili solo ove il giudice di merito abbia svolto un accertamento incidentale completo del fatto costituente reato, idoneo a fondare la responsabilità civile dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Seconda Sezione della Corte di cassazione, assolveva l’imputato dal delitto di cui all’art. 485 cod. pen. e dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 646 cod. pen., confermando le statuizioni civili a favore della parte civile.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per l’omessa verifica, in sede sostanziale, dell’effettivo lucro illecito e del correlativo danno patrimoniale ingiusto. Il ricorrente ha sostenuto che le scelte del carrozziere e del consulente tecnico sarebbero state effettuate autonomamente dalla parte civile prima del suo intervento, e che l’unico importo conseguito sarebbe stato il proprio compenso professionale, corrisposto a seguito di transazione assicurativa. Ha chiesto, in subordine, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, eccependo altresì la carenza di legittimazione della parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36208 del 28.03.2024, Calpitano, e dalle Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti. Il giudice di appello, intervenuta la prescrizione, non può adottare le statuizioni civili fondandosi unicamente sulla causa estintiva, ma deve comunque valutare i presupposti dell’assoluzione nel merito, quando la parte civile sia costituita.

Quanto al delitto di appropriazione indebita, la Corte ha ribadito che il denaro, pur ontologicamente fungibile, può costituire oggetto del reato di cui all’art. 646 cod. pen., ove si trasferisca nel semplice possesso senza che al trasferimento del possesso si accompagni quello della proprietà. Ciò avviene nei casi di consegna con vincolo di destinazione o con obbligo di custodia, nei quali ogni utilizzazione incompatibile con il vincolo integra l’appropriazione indebita. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 43634 del 23.09.2021, Indraccolo; Sez. 2 n. 57383 del 17.10.2018, Beretta; Sez. 2 n. 56935 del 31.10.2018, Messina; Sez. 2 n. 23347 del 03.05.2016, Danielis.

Nel caso esaminato, la Corte di appello ha individuato la consumazione del reato nell’interversione del possesso delle somme portate dall’assegno circolare intestato alla parte civile, attuata in violazione della specifica destinazione di scopo. Il giudice di merito ha valorizzato unitariamente la gestione dell’operazione risarcitoria, accertando la natura apocrifa del mandato difensivo e l’ignoranza della parte civile circa la causa civile intentata in suo nome, nonché le modalità di incasso e destinazione delle somme, indebitamente attribuite a terzi con firma falsificata.

Tali circostanze hanno giustificato l’affermazione del concorso con il terzo e del dolo specifico di ingiusto profitto. A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si è limitato a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 485 c.p.

Tutte le 13 sentenze sull'art. 485 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *