Ottemperanza e soccombenza virtuale per inadempimento al giudicato (TAR Lombardia n. 2641 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione adempia al giudicato solo successivamente alla proposizione del ricorso, la materia del contendere è dichiarata cessata, ma il giudice amministrativo è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese è illegittima nonostante la manifesta inottemperanza dell’Amministrazione sino alla proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. La liquidazione deve essere determinata in base al criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., tenuto conto della limitata attività difensiva in concreto svolta nel giudizio, riconducibile ad attività minime e stereotipate. Il difensore dichiaratosi antistatario ha diritto alla distrazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/23, con esclusione dell’anno 2021/2022 non richiesto, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 3/10/2024.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza il 3/02/2026, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato solo nelle more della fissazione dell’udienza. Tale circostanza, allegata dalla stessa parte ricorrente nell’istanza di passaggio in decisione, ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di ottemperanza.
Sul punto delle spese di lite, il TAR ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, evidenziando come non fosse controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso. Ha pertanto escluso la compensazione delle spese, ravvisando una violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c..
Il Collegio ha poi proceduto alla liquidazione delle spese, applicando il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. La determinazione ha tenuto conto della natura limitata dell’attività difensiva svolta, definita come “attività minime e stereotipate” secondo la costante giurisprudenza in materia, e ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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