Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2635 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in adesione all’accordo delle parti sul punto.
Il Fatto
Un professore universitario ha impugnato, dinanzi al TAR Lombardia, gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione della censura da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’intera sequenza procedimentale, dall’atto di avvio fino alla delibera sanzionatoria e alla successiva comunicazione di esecuzione. Si è costituita in giudizio l’Università intimata per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 10 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo contestualmente la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese. L’Università resistente, con successivo atto del 14 aprile 2026, ha aderito alla richiesta di compensazione.
La Sezione ha quindi richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di carenza di interesse, resa in tale fase, impone al giudice una pronuncia di improcedibilità, non potendo questi sostituire proprie valutazioni a quelle della parte circa la sussistenza dell’interesse ad agire.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti.
Nota della Redazione
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