La rinuncia agli atti in appello non richiede accettazione se manca l’interesse alla prosecuzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 11473 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., richiede l’accettazione delle parti costituite solo nell’ipotesi in cui queste abbiano un concreto interesse alla prosecuzione del giudizio, consistente nella possibilità di conseguire effetti più favorevoli rispetto a quelli derivanti dall’estinzione. La sussistenza di tale interesse deve essere verificata d’ufficio dal giudice, il quale, in sede di impugnazione, deve apprezzare se contro la sentenza favorevole abbia sollevato doglianze la parte destinataria della rinuncia. La dichiarazione di rinuncia è irrevocabile unilateralmente, anche in mancanza di accettazione. L’estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 338 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società ospedaliera conveniva in giudizio una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta all’interno del reparto. La struttura sanitaria chiamava in causa la società appaltatrice dei servizi di pulizia e quest’ultima la propria assicuratrice. Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso di causalità.
L’attrice proponeva appello. In corso del giudizio di secondo grado, ella rinunciava agli atti, ma la rinuncia non veniva accettata dalle altre parti. Nonostante ciò, la corte territoriale, rilevata la mancata accettazione, decideva il merito, affermando la responsabilità della struttura sanitaria e condannandola al risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha innanzitutto premesso che l’art. 306 cod. proc. civ. è applicabile anche al giudizio di impugnazione, per effetto del rinvio operato dall’art. 359 cod. proc. civ. La Suprema Corte ha quindi chiarito che la rinuncia agli atti, a differenza della rinuncia all’impugnazione, necessita di accettazione solo se la parte non rinunciante abbia un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
La verifica di tale interesse spetta al giudice, che deve svolgerla d’ufficio, senza che la parte sia onerata di alcuna allegazione. Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve valutare se la parte destinataria della rinuncia abbia proposto doglianze avverso la sentenza a sé favorevole o se abbia semplicemente richiesto il rigetto del gravame. La mera richiesta di rigetto e l’assenza di censure alle statuizioni sulle spese integrano la mancanza di interesse alla prosecuzione.
La Corte ha inoltre censurato l’affermazione della corte territoriale circa la presunta revocabilità della rinuncia in mancanza di accettazione, evidenziando il carattere irrevocabile della dichiarazione, come desumibile dall’ultimo inciso del primo comma dell’art. 306 cod. proc. civ., che esclude la possibilità per la controparte di apporre riserve o condizioni.
Conseguentemente, la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio di appello. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ. e la caducazione della sentenza definitiva ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione
- Art. 338 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
- Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza