Improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione di notificazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 58 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., quando il ricorrente non depositi, contestualmente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata notificata, con la relazione di notificazione. L’omissione non è sanabile dalla dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso, né dalla conferma della controparte, vertendo la norma a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, sottratta alla disponibilità delle parti. Nessun rilievo assume la c.d. prova di resistenza, che va compiuta considerando la decorrenza del termine breve per impugnare dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. La declaratoria di improcedibilità non contrasta con l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, non integrando un eccesso di formalismo incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di crediti vantati nei confronti di un’azienda sanitaria, conveniva in giudizio l’ente per ottenere la condanna al pagamento di somme per sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002. Il tribunale rigettava ogni domanda e la corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 07/03/2024 e notificata il 08/03/2024, la banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando il mancato deposito della relazione di notificazione e l’eventuale tardività del ricorso. La ricorrente presentava istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che nessuna delle parti aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, né al momento del deposito del ricorso o del controricorso, né successivamente, e che il fascicolo d’ufficio non poteva contenerla, non trattandosi di ipotesi di notificazione ex lege a cura della cancelleria.
Richiamando le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte evidenzia che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica. Tale omissione non può essere recuperata con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né rileva la conferma della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare demandato alla Corte.
La Corte esclude altresì che possa soccorrere la c.d. prova di resistenza: considerando la decorrenza del termine breve dalla data di pubblicazione della sentenza, il ricorso, notificato il 07/05/2024, risulta comunque tardivo, sia pure per un solo giorno. Il mancato deposito della relazione di notificazione impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, rendendo improcedibile il ricorso.
Quanto alla compatibilità con la CEDU, la Corte richiama la sentenza della Corte EDU Patrucolo e altri c. Italia del 23/05/2024, che ha escluso una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU per eccessivo formalismo proprio in un’ipotesi di improcedibilità per mancato deposito della relazione di notificazione, trattandosi di adempimento che consente una verifica tempestiva della procedibilità e considerato il ruolo di legittimità della Corte e la rappresentanza tecnica qualificata.
La Corte dichiara quindi il ricorso improcedibile e, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., condanna la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., non ricorrendo alcuna ragione per discostarsi dalla previsione legale, essendo evidente la conferma della proposta di definizione anticipata.
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Nota della Redazione
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