Notifica PEC da indirizzo non in elenchi validi se raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 12361 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo, da parte dell’agente della riscossione, di un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi non determina la nullità della notificazione, ove la trasmissione abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto dell’atto. La maggiore rigidità formale richiesta in tema di notifiche digitali riguarda l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, sul quale grava un onere di diligente tenuta del proprio casellario, non anche l’indirizzo del mittente. Nel giudizio di cassazione, inoltre, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non sussiste quando la sentenza impugnata rechi indicazione del percorso logico seguito e dell’accertamento in fatto che sorregge il rigetto delle ulteriori domande.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e le venti cartelle sottese, relative a tributi e compensi di riscossione dei periodi di imposta 2008–2014. Tra i motivi, deduceva la nullità della notificazione dell’intimazione, avvenuta a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, e la nullità delle notificazioni delle cartelle sottese, contestando altresì la decadenza dall’azione di riscossione, la prescrizione dei crediti e i vizi propri delle cartelle.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo valida la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’agente della riscossione ancorché proveniente da indirizzo non censito. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva l’agente della riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per non aver dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramite PEC non censita, sostenendo che l’iscrizione del mittente nei pubblici registri sarebbe essenziale ai fini della riferibilità del messaggio. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento: in tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non è nullo ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La maggiore rigidità formale attiene all’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 15979 del 2022 e Sez. V n. 564 del 2024.
Il secondo motivo lamentava l’inesistenza delle notifiche delle cartelle effettuate in formato “.pdf” anziché “.7m”, ritenuto l’unico idoneo a garantire l’autenticità del messaggio. La Corte ha parimenti respinto la censura, osservando che, ove la notificazione della cartella sia avvenuta a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella originariamente cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, richiamando Sez. V n. 35541 e Sez. V n. 30948 del 2019. Non si pone dunque un tema di riferibilità all’agente della riscossione della comunicazione né del suo contenuto.
La Corte ha altresì escluso l’inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. Dedotta la regolarità della notificazione a mezzo PEC e l’assenza di necessaria sottoscrizione della cartella allegata, ha rilevato che anche un’eventuale irritualità della notificazione non comporterebbe nullità ove la consegna telematica, pur in formato diverso, abbia prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento dello scopo, secondo Sezioni Unite n. 7665 del 2016.
Il terzo motivo deduceva omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su domande ritenute assorbite dal rigetto delle eccezioni preliminari di nullità. La Corte ha rilevato che il giudice di appello si era espressamente pronunciato su tali questioni — decadenza dalla riscossione, prescrizione dei crediti, cumulo giuridico delle sanzioni, illegittima applicazione di aggi e interessi — accertando la corretta notificazione degli atti prodromici. È sufficiente che la sentenza rechi indicazione del percorso logico seguito, come chiarito da Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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