L’accesso breve impone comunque il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni (Cass. civ. Sez. 5 n. 13182 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verifiche fiscali, la regola per cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione. La disposizione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non prevede distinzioni in ordine alla durata dell’accesso, dovendo comunque essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni. L’omesso rilascio del processo verbale o la notifica dell’avviso di accertamento prima della decorrenza del termine dilatorio dall’avvenuto accesso comportano la nullità dell’avviso d’accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò alla società contribuente un avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, contestando la realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti e la conseguente maggiore Iva dovuta. La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ritenne legittimo l’accertamento, superando le eccezioni sulla nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società ha dedotto la violazione delle regole sul contraddittorio, sostenendo che l’accertamento non era stato preceduto da un accesso presso la propria sede per l’acquisizione della documentazione. La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che qualora all’accesso breve segua una richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’accertamento deve considerarsi unitario, con conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.
Il principio è stato ulteriormente precisato con il richiamo alla costante giurisprudenza secondo cui la garanzia del contraddittorio si applica anche agli accessi brevi, sia perché la norma non distingue in base alla durata dell’accesso, sia perché anche in tale ipotesi si verifica un’intromissione autoritativa nei luoghi di pertinenza del contribuente che deve essere bilanciata dalle garanzie previste. La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, ove non sia rispettato il termine dilatorio tra il rilascio del processo verbale e la notifica dell’atto impositivo, o quando manchi del tutto il rilascio del pvc, l’avviso d’accertamento notificato prima della decorrenza del termine è nullo.
Nel caso di specie, l’accesso presso la sede della società era avvenuto il 26 novembre 2015 e l’avviso era stato notificato il 22 dicembre 2015. La difesa erariale ha contestato la circostanza, sostenendo che si fosse trattato di una verifica a “tavolino”. La Corte ha tuttavia rilevato che la lettura dell’avviso d’accertamento supera ogni dubbio, in quanto lo stesso riferisce che gli accertamenti erano seguiti all’esibizione della documentazione “a seguito dell’accesso e richiesta documentazione effettuato dall’Agenzia delle entrate”. Tale formulazione inequivoca dimostra l’esecuzione di un accesso breve presso gli uffici della società.
La Corte ha quindi concluso che il giudice regionale non ha considerato la palese violazione del contraddittorio, con conseguente radicale nullità dell’atto impositivo. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi, relativi alla fondatezza della pretesa impositiva, all’inversione dell’onere della prova e alle sanzioni. La Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente e ha dichiarato la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.