Presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa: la prova del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20186 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di utili extracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa fiscale nei confronti dei soci, i quali si presumono beneficiari della distribuzione pro quota. Il fondamento della presunzione risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis, che non richiede necessariamente il coinvolgimento del socio in ruoli gestori o direttivi, essendo sufficiente la partecipazione alla compagine sociale senza atti concreti di rottura del vincolo. L’operatività della presunzione non è esclusa ove la produzione degli utili occulti derivi dal disconoscimento di costi fittizi ed è immune dalle novità introdotte dall’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Per superare la presunzione, il socio non deve fornire una prova negativa di non aver ricevuto la distribuzione, bensì la prova positiva della specifica destinazione impressa agli utili prodotti “in nero” (immobilizzazione o impiego alternativo).
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, socio al 50% di una società a ristretta base, due avvisi di accertamento per gli anni 2016 e 2017, con cui, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione come redditi di capitale gli utili extracontabili accertati in capo alla società, assumendone la presuntiva distribuzione pro quota al socio. La pretesa traeva origine dal disconoscimento di costi ritenuti fittizi conseguito all’esito di indagini penali svolte nei confronti della società e del suo amministratore unico. Il contribuente impugnava gli atti, deducendo la propria estraneità alla gestione sociale, l’assenza di tracce delle somme sui propri conti, il mancato incremento del tenore di vita e l’estraneità al procedimento penale quale prova liberatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso basato sulla violazione degli artt. 41 e 67 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 45 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché sulla motivazione apparente della sentenza di appello, ha ritenuto il motivo infondato, sancendo il principio per cui l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa a carico dei soci in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.
La Corte ha chiarito che la presunzione di distribuzione non postula che il socio rivesta cariche gestorie, essendo il suo fondamento da individuarsi nella particolare intensità dell’affectio societatis che caratterizza le compagini ristrette. Tale vincolo non trae necessariamente origine da un legame familiare, ben potendo connotare il rapporto tra soggetti accomunati dalla partecipazione ad un’impresa di modeste dimensioni. Ne consegue che la presunzione opera anche qualora il socio non abbia mai svolto funzioni direttive e non sia sufficiente, per escluderla, la mera richiesta di chiarimenti all’organo amministrativo non seguita da atti concreti di rottura del vincolo sociale.
La S.C. ha inoltre escluso che l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 abbia inciso sull’operatività della presunzione, che resta valida anche quando l’accertamento degli utili occulti sia conseguito al disconoscimento di costi fittizi, purché ne sia derivato un maggior reddito imponibile in capo alla società. La Corte ha infine ribadito che, per vincere la presunzione, il socio è tenuto a dimostrare in positivo la destinazione impressa agli utili accertati, dovendo provare una loro “immobilizzazione” o specifica utilizzazione che ne escluda la distribuzione, restando insufficiente la mera allegazione della propria estraneità alla gestione o dell’assenza di tracce bancarie.
Nota della Redazione
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