Estratto di ruolo inimpugnabile se manca il pregiudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 6256 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. L’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 con l’introduzione del comma 4-bis, ha natura processuale e, specificando l’interesse alla tutela immediata, si applica anche ai processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale e il relativo estratto di ruolo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell’agente della riscossione, riformava la decisione. Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2953 c.c., per avere i giudici d’appello respinto la domanda sul presupposto che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico avesse trasformato il termine di prescrizione da triennale a decennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che la questione deve essere valutata alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione rende non impugnabile l’estratto di ruolo e limita l’impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto per la partecipazione a gare, per la riscossione di somme da soggetti pubblici o per la perdita di benefici.
Le Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022 hanno precisato che la norma, avendo natura processuale, si applica ai processi pendenti, atteso che l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, può assumere una diversa configurazione per effetto dello ius superveniens fino al momento della decisione. L’opponente ha quindi l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, anche nel giudizio di legittimità, depositando documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..
Nel caso di specie, il ricorrente, originario opponente, non aveva allegato alcun interesse qualificato. La Corte dichiara pertanto inammissibile la domanda, non potendo la stessa essere originariamente proposta, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza normativa e della conseguente evoluzione giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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