Il tetto massimo sanzionatorio riguarda l’intera condotta (Cass. civ. Sez. 5 n. 24331 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inversione contabile (c.d. reverse charge), le omissioni relative all’emissione dell’autofattura e alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale. Ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, la sanzione amministrativa, ancorché determinata nella misura del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, è soggetta al limite massimo di € 10.000,00 riferito all’intera condotta e non alla singola operazione o fattura. Tale interpretazione è imposta dal principio unionale di proporzionalità delle sanzioni e dal principio di neutralità dell’imposta, atteso che l’applicazione del tetto massimo per ciascuna violazione determinerebbe un trattamento sanzionatorio sproporzionato, irragionevole e contrastante con la ratio mitigativa della disposizione.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso avanzata da una società di capitali, la quale, a causa di un errore tecnico nei propri sistemi informatici, tra febbraio e novembre 2010 aveva emesso circa 27.000 fatture applicando l’IVA in luogo del regime del reverse charge, divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2010. La società aveva versato l’intera imposta esposta e le relative sanzioni tramite ravvedimento operoso, chiedendo poi il rimborso di quest’ultime. A seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la società aveva instaurato il giudizio, ottenendo il riconoscimento del diritto al rimborso sia in primo grado sia in appello.
La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’ufficio, aveva cassato la sentenza di secondo grado, ritenendo non chiarito il criterio applicato per la determinazione della sanzione. In sede di rinvio, il giudice d’appello aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo che il limite massimo di € 10.000,00 dovesse riferirsi all’intera condotta e non a ogni singola operazione. Avverso tale decisione, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, dopo aver premesso che la motivazione del provvedimento impugnato ha fatto mostra di aver compreso il perimetro del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, rigetta il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che il vizio di motivazione si configura solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento, mentre è legittima la motivazione che, sia pure sinteticamente, dia conto delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esplicitato il percorso argomentativo, valorizzando la natura formale delle violazioni e il comportamento collaborativo della società.
Nel scrutinare il secondo motivo, la Corte si sofferma sul testo dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall’art. 1, comma 155, l. n. 244/2007, nella formulazione ratione temporis vigente. Tale norma prevede che, qualora l’imposta sia stata assolta irregolarmente dal cessionario o dal cedente, la sanzione è pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258,00 e comunque non oltre € 10.000,00 per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. La Corte rigetta la tesi erariale, secondo cui il limite massimo andrebbe riferito a ciascuna violazione, rilevando che essa si pone in contrasto frontale con il principio di proporzionalità e con la ratio mitigativa della norma, già affermata dal giudice di legittimità nella sentenza rescindente.
Da ultimo, la Corte dichiara il terzo motivo, concernente la dedotta violazione del principio di solidarietà passiva tra cedente e cessionario, privo di pregio, in quanto tale elemento è irrilevante ai fini della determinazione della sanzione applicabile e non incide sulla questione del tetto massimo. In definitiva, il ricorso viene rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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