Giurisdizione tributaria sulle variazioni catastali conseguenti a giudicato civile (Cass. civ., Sez. 5, n. 26698 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia con cui il privato, dopo aver presentato reclamo amministrativo, impugni il provvedimento di rigetto e contesti le risultanze catastali esistenti, al fine di ottenerne la variazione e di adeguarle al giudicato civile che ha accertato la non demanialità dell’area. La verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto di proprietà resta devoluta al giudice ordinario, mentre la contestazione degli atti di aggiornamento catastale, anche successiva all’accertamento del confine tra proprietà privata e demanio, ricade nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi. La mancata partecipazione dell’ente preposto al demanio al giudizio di accertamento dei confini non radica il litisconsorzio necessario nel successivo giudizio tributario, che ha ad oggetto il solo aspetto censuario.
Il Fatto
A seguito di un’attività di verificazione straordinaria della cartografia del territorio costiero, l’Ufficio catastale formava una nuova particella nella zona di demarcazione tra la proprietà privata della contribuente e la contigua fascia demaniale marittima. La contribuente presentava reclamo, rigettato dall’Ufficio dopo la declaratoria di incompetenza dell’Assessorato regionale, e impugnava il provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava il frazionamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di prime cure, valorizzando i giudicati civili che avevano accertato la delimitazione del demanio marittimo. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19524 del 2018, osserva che la giurisdizione del giudice tributario sussiste quando le risultanze catastali siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini. Nel caso di specie la contribuente aveva impugnato il rigetto del reclamo volto a correggere la cartografia revisionata, deducendo che il proprio diritto sull’immobile era stato accertato con decisione definitiva del giudice ordinario: il giudice tributario è stato pertanto chiamato a verificare la conformità della nuova cartografia al separato giudicato civile sulla non demanialità dell’area.
La Corte precisa che non rilevano, ai fini della giurisdizione, gli artt. 32 cod. nav. e 950 cod. civ., posto che nel giudizio non sono state svolte contestazioni circa i confini, ma sulla conformità delle operazioni catastali ai confini accertati in altra sede. Il riferimento all’art. 950 cod. civ. riguarda l’azione di regolamento di confini, che presuppone l’incertezza del confine tra fondi e appartiene al giudice ordinario; qui, invece, l’accertamento è avvenuto in un diverso processo, ed è contestato solo l’atto di aggiornamento catastale.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato: la contribuente ha impugnato il provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione finanziaria, senza che l’Assessorato regionale sia stato coinvolto, avendo lo stesso dichiarato la propria incompetenza. Non trova applicazione l’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 sul litisconsorzio necessario, perché il giudizio non riguarda l’accertamento della proprietà, ma solo l’aspetto censuario, ossia la rappresentazione catastale del bene, che non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale.
Il ricorso è rigettato integralmente. In applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., la Corte condanna la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di giudizio deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rispetto alla quale la ricorrente aveva insistito per la decisione.
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Nota della Redazione
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