IMU, dies a quo della decadenza tra dichiarazione presentata e omessa (Cass. civ. Sez. V n. 14519 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il termine decadenziale di notifica dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre da un dies a quo che varia in ragione del comportamento del contribuente. Se la dichiarazione è stata presentata e il versamento è stato omesso, il primo dei cinque anni è quello successivo all’anno di imposta, nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Se la dichiarazione è stata omessa, il dies a quo coincide con il termine entro cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata: il Comune dispone così di un termine più ampio per accertare. Ne deriva che l’avviso di accertamento notificato oltre la scadenza del quinquennio è illegittimo per decadenza dal potere impositivo.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013, emesso da un Comune, deducendo la prescrizione del credito tributario. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo l’atto tempestivamente emesso e notificato ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, con spedizione intervenuta prima della scadenza del termine.
La società proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il Comune restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di prescrizione applicando all’istituto della decadenza regole e principi propri della prescrizione, in particolare la scissione degli effetti temporali della notifica. Il thema decidendum è dunque individuare il dies a quo del termine quinquennale di notifica dell’atto impositivo.
La Corte muove dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che impone la notifica degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La disposizione ha unificato la disciplina dei tributi comunali e provinciali, individuando un unico termine per la notifica degli atti di accertamento.
Richiamando il più recente indirizzo di legittimità (Cass. n. 6842 del 2019; Cass. n. 554 del 2020; Cass. n. 352 del 2021; Cass. nn. 8197 e 8199 del 2021; Cass. nn. 17036 e 17037 del 2021), il Collegio distingue due dies a quo. Se il contribuente ha presentato la dichiarazione e omesso il versamento, rileva il termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; per l’IMU 2013, le due rate scadevano il 17 giugno e il 16 dicembre, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011. Se la dichiarazione è stata omessa, rileva invece il termine di presentazione della stessa, fissato dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 al 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso concreto, la dichiarazione era stata presentata e il versamento omesso, come emergeva dallo stesso avviso impugnato, che richiamava gli elementi contenuti nella dichiarazione IMU. Il primo dei cinque anni è dunque il 2014, con scadenza del termine di notifica al 31 dicembre 2018. Essendo l’atto notificato il 10 gennaio 2019, la notifica risulta tardiva e il potere impositivo decaduto.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non richiedendo la controversia ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento giurisprudenziale consolidato nel corso del giudizio; il Comune è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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