La trasformazione in società di capitali comporta l’assoggettamento all’IRES dell’intero reddito, inclusi i contributi obbligatori (Cass. civ. Sez. 5 n. 16533 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un’entità, anche se persegue finalità di interesse generale e svolge attività di ricerca scientifica, qualora sia stata trasformata in una società di capitali (nella fattispecie, una società a responsabilità limitata), è soggetta all’IRES sull’intero reddito prodotto, inclusi i contributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza. La forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell’attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. La natura di imposta dei contributi non determina l’esonero dall’IRES, trattandosi di somme che confluiscono nel bilancio unitamente a tutte le altre entrate a copertura della missione societaria. L’eventuale destinazione degli utili al reinvestimento nelle attività istituzionali non incide sulla determinazione del reddito complessivo, che si assume dall’utile di bilancio con le variazioni previste dall’art. 83 TUIR.
Il Fatto
La società contribuente, originariamente ente pubblico non economico, era stata trasformata in società a responsabilità limitata a seguito di un processo di privatizzazione. L’attività svolta, di ricerca scientifica nel settore della concia e delle pelli, era finanziata da contributi obbligatori versati dalle imprese operanti nel settore.
La società presentava istanza di rimborso dell’IRES assolta per l’anno d’imposta 2015, sostenendo che i contributi percepiti, aventi natura di imposta, non dovessero confluire nella base imponibile. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, lo rigettava. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 72, 73, 74, 85, 86 e 87 TUIR. La contribuente lamentava che i giudici regionali si fossero arrestati alla sussistenza del presupposto soggettivo, senza valutare la natura dei contributi e l’attività effettivamente svolta.
La Corte ha preliminarmente confermato che la società, in ragione della sua forma giuridica e della sua autonoma soggettività, costituisce soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 73 TUIR, richiamando il proprio precedente in materia di società in house. Ha inoltre riconosciuto che i contributi versati dalle imprese hanno natura di imposta, citando la giurisprudenza formatasi con riferimento alle stazioni sperimentali, e che tale natura non è mutata per effetto della trasformazione.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale dato neutro ai fini dell’esonero dall’IRES. Il modello societario adottato rappresenta l’esito di una scelta legislativa che ha qualificato le stazioni come enti pubblici economici, sottoponendole alle regole dell’IRES. Il successivo trasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio aveva prodotto l’effetto contrario, con applicazione dell’esonero di cui all’art. 74 TUIR, ma la scelta di esercitare le funzioni tramite società di capitali ha determinato il ritorno all’applicazione dell’art. 73 TUIR.
La Corte ha infine escluso che il vincolo di destinazione degli utili e la natura impositiva dei contributi possano condurre a una diversa conclusione. I contributi, pur avendo natura di imposta, costituiscono provvista per lo svolgimento della missione con le forme del modello societario prescelto, e l’eventuale reimpiego degli utili non incide sulla determinazione del reddito complessivo, che si determina ai sensi dell’art. 83 TUIR apportando all’utile di bilancio le variazioni previste.
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Nota della Redazione
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