La qualificazione della dichiarazione come infedele spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8439 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IMU/TASI, la qualificazione della dichiarazione come infedele ovvero omessa, ancorché desunta da elementi documentali e dal tenore dell’atto impositivo, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità, potendo il ricorrente censurare esclusivamente la correttezza giuridica dell’esame svolto, non già contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali. Il relativo motivo di ricorso, articolato come violazione di legge, si rivela inammissibile quando miri a rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale del giudice di gravame. In materia di termine decadenziale per la notifica dell’avviso di accertamento, la distinzione tra omessa e infedele dichiarazione rileva ai fini del dies a quo del computo, decorrente, rispettivamente, dall’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ovvero da quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di Roma Capitale avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento in rettifica TASI 2014. L’atto impositivo, dell’importo complessivo di oltre cinquemila euro, era stato notificato il 17/12/2020 a un istituto religioso che aveva dichiarato solo uno dei tredici immobili oggetto di verifica.
Il giudice di appello ha ritenuto la notifica tardiva, qualificando la condotta come infedele dichiarazione e applicando il termine decadenziale quinquennale decorrente dall’anno del versamento. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge quanto alla qualificazione della dichiarazione e il vizio di motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il Comune censurava la violazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e dell’art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che, trattandosi di omessa dichiarazione per tredici cespiti non indicati, il termine decadenziale decorresse dal 31/12/2015, con conseguente tempestività della notifica avvenuta il 17/12/2020.
La sentenza impugnata aveva qualificato la condotta come infedele dichiarazione, valorizzando la dichiarazione IMU presentata per l’anno 2012, ove gli immobili oggetto di accertamento risultavano indicati tra quelli parzialmente imponibili o esenti, e il tenore dell’avviso, che richiamava espressamente l’infedeltà della dichiarazione tanto nella motivazione quanto nella determinazione dell’imposta e nella irrogazione della sanzione.
Il ricorso, secondo la Corte, mirava a sollecitare una diversa lettura dell’avviso di accertamento per pervenire a una differente qualificazione giuridica, operazione che cela un’inammissibile istanza di revisione del merito. È stato richiamato il principio per cui il motivo di ricorso non può risolversi in una nuova pronuncia sul fatto, essendo l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica.
La Corte ha precisato che non era in discussione il principio, invocato dal ricorrente, secondo cui l’omessa indicazione anche di un solo immobile configura omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, bensì il fatto storico accertato dai giudici di merito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Fermo tale accertamento, la decadenza è stata correttamente affermata, essendo l’avviso notificato oltre il termine del quinto anno successivo a quello del versamento.
Il secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è stato dichiarato infondato. Il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., non potendo il semplice difetto di sufficienza argomentativa giustificare l’annullamento. La sentenza impugnata contiene un’adeguata esposizione delle ragioni del rigetto, non essendo necessaria la discussione di ogni singola deduzione difensiva. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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