IMU sul leasing: dopo la scadenza contrattuale il soggetto passivo è il locatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 8154 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing immobiliare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, il soggetto passivo dell’IMU è il locatore concedente anche in caso di risoluzione o scadenza del contratto, qualora non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene per la mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Rileva, ai fini impositivi, non la detenzione materiale ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata dell’immobile. L’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore non determina il trasferimento della proprietà, che avviene solo con il perfezionamento del trasferimento medesimo. La diversa previsione di cui all’art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013, relativa alla TASI, non ha natura interpretativa e non è applicabile all’IMU, trattandosi di tributi con presupposti eterogenei.

Il Fatto

Il Comune notificava ad una società di leasing un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012, relativo ad un’area industriale concessa in locazione finanziaria. La concedente impugnava l’avviso, sostenendo che l’immobile non era stato restituito dall’utilizzatrice alla scadenza contrattuale del 15 settembre 2011, ma era stato da questa riscattato nel febbraio 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del Comune, ritenendo la concedente soggetto passivo dalla cessazione del contratto. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello della società di leasing, facendo leva sulla mancata riconsegna del bene e sull’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 19166 del 2019. Avverso tale decisione, il Comune ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo di ricorso ammissibile e fondato, rigettando le eccezioni preliminari della società controricorrente circa l’omessa esposizione sommaria dei fatti e il difetto di specificità dei motivi. Nel merito, gli Ermellini confermano l’orientamento giurisprudenziale prevalente, successivo e contrario alla pronuncia richiamata dalla CTR, secondo cui il soggetto passivo dell’IMU in caso di risoluzione del contratto di leasing è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene.

La Suprema Corte precisa che ciò che rileva ai fini impositivi non è la detenzione materiale bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata. Tale vincolo, venendo meno per scadenza o risoluzione, fa riespandere la soggettività passiva in capo al concedente, a nulla rilevando la mancata riconsegna. Viene inoltre escluso che l’esercizio del diritto di riscatto, con il versamento anticipato del prezzo, possa determinare un effetto traslativo immediato della proprietà.

La Corte esclude l’applicabilità all’IMU della disciplina TASI prevista dal comma 672 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sottolineando come tale norma non abbia natura interpretativa e come i due tributi abbiano presupposti differenti. Viene infine precisato che le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non costituiscono fonti normative rilevanti.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è accolto e, decidendo nel merito, l’originario ricorso della contribuente è rigettato, con condanna alle spese e compensazione di quelle dei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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