IMU prima casa e residenze disgiunte dei coniugi: spetta l’esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 34036 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta dunque al possessore dell’immobile nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un diverso comune. La sentenza di appello che abbia applicato il contrapposto principio di stretta interpretazione della norma è cassata, con decisione nel merito e compensazione delle spese in ragione dell’intervento della Corte costituzionale in corso di causa.

Il Fatto

Un Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento per il pagamento dell’IMU, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, in relazione all’annualità 2014 e a un’unità abitativa con pertinenze. Il presupposto dell’atto era la ritenuta insussistenza dei requisiti per le agevolazioni previste dall’art. 13 d.l. n. 201/2011 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

La CTP ha accolto il ricorso del contribuente. Il Comune ha impugnato la decisione e la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello, ritenendo che per ottenere l’agevolazione fosse necessario che il possessore e il nucleo familiare dimorassero e risiedessero anagraficamente nella stessa unità immobiliare e che la norma, di stretta interpretazione, non potesse valere in caso di residenze dei coniugi in Comuni diversi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune non ha depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 741, lett. b), l. n. 160/2019, per non avere la sentenza di appello rilevato la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’esenzione prima casa. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il pagamento dell’IMU sull’immobile di proprietà della coniuge, circostanza che dimostrava come l’esenzione fosse richiesta solo per l’immobile del contribuente, e richiama il regolamento IUC comunale del 2014, che consentiva l’agevolazione anche in caso di residenze disgiunte in comuni diversi.

La Corte tratta congiuntamente i motivi, attinenti alla medesima questione sottostante, e li ritiene fondati. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la questione della fruibilità dell’esenzione prima casa in ipotesi di due coniugi proprietari e ivi residenti di distinti immobili è stata recentemente risolta dalla Corte costituzionale, di cui viene richiamata la massima.

Il riferimento decisivo è però alla pronuncia con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011. A tale giurisprudenza la Corte afferma di essersi più volte adeguata, nel senso che la nozione di abitazione principale non presuppone la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Ne deriva che il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un diverso comune.

La CTR ha dunque fatto applicazione di un principio di diritto in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non necessitando la causa di ulteriori accertamenti, è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione dell’intervento della Corte costituzionale in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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