Ricorso che non si confronta con la motivazione è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 34035 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza confrontarsi con le ragioni offerte da quest’ultimo. Un ricorso così costruito si risolve in una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata e, pertanto, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Analogamente, le censure che – pur formalmente prospettate come errori di diritto o vizi di motivazione – investono il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le risultanze istruttorie si traducono in doglianze di fatto, non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso alla prova per presunzioni costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
La compagnia assicurativa, che aveva indennizzato gli assicurati danneggiati da un incendio verificatosi nei locali di una farmacia, ha convenuto in giudizio gli autori del fatto, chiedendo la condanna al pagamento dell’importo corrisposto a titolo di indennizzo, in via di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica contabile, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di euro 101.665,00, facendo propri gli accertamenti peritali quanto alla somma ripetibile.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la condanna e ritenendo presumibile che i cespiti e le merci presenti nel locale fino al giorno precedente l’incendio fossero ivi esistenti al momento del fatto illecito e ne fossero rimasti danneggiati. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole in tema di prova e commisurazione del danno patrimoniale e il vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., sostenendo che la prova del danno non potesse essere fornita mediante preventivi e consuntivi, una volta intervenuto il ripristino dei locali, e che il giudice d’appello avesse motivato in modo lacunoso sulla congruità dell’indennizzo.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La ricorrente ha riproposto pedissequamente le stesse censure formulate in appello, senza confrontarsi con la statuizione reiettiva e con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Il Collegio ha ribadito che in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio del giudice di merito, con conseguente proposizione di un non motivo, inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Sono richiamati i precedenti Cass. n. 22478 del 24.09.2018, Cass. n. 11098 del 25.08.2000, Cass. n. 17402 del 17.11.2003 e Cass. n. 12632 del 23.09.2003.
Nel merito, la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sulla congruità del danno su tre ordini di elementi: le relazioni dei periti assicurativi, i documenti prodotti e i dati tecnici emersi dalla consulenza d’ufficio. Il perito aveva seguito i lavori di ripristino e acquisito preventivi, consuntivi, libro cespiti, inventari e documenti fiscali; le stime non erano state contestate quanto a incongruenze o discostamenti dai prezzi di mercato. La Corte ha quindi osservato che le censure della ricorrente, pur formalmente formulate come errori di diritto, tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione apparente, lamentando che la Corte d’appello non avesse chiarito le ragioni dell’ammissibilità del ricorso alle presunzioni. Il motivo è stato dichiarato infondato e, in parte, inammissibile: la sentenza impugnata ha illustrato dettagliatamente l’iter logico-giuridico seguito, con motivazione sussistente e non meramente apparente. La Corte ha ribadito che la scelta di ricorrere o meno alla prova per presunzioni è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, richiamando Cass. n. 31071 del 02.11.2021. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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