IMU terreni agricoli a coadiutore: basta l’iscrizione alla previdenza agricola (Cass. civ. Sez. V n. 13510 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 705, legge n. 145/2018 introdotte dall’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, applicabili retroattivamente, la qualifica di coadiutore non costituisce di per sé elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti. La permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare secondo i criteri previdenziali, è l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. Non sussistono profili di illegittimità costituzionale, né sotto il profilo della violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., perché la discrezionalità legislativa risulta ragionevolmente esercitata, né quanto alla retroattività, trattandosi di intervento autenticamente interpretativo.
Il Fatto
Un contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione degli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni dal 2013 al 2017, emessi dal Comune per i terreni agricoli posseduti dal ricorrente. Il Comune resiste con controriscorso. Entrambe le parti depositano memoria difensiva.
La questione centrale riguarda il riconoscimento delle agevolazioni fiscali IMU previste per i terreni agricoli in favore di chi, titolare di pensione da coltivatore diretto e iscritto alla gestione previdenziale agricola, continui a svolgere l’attività nel fondo. Il giudice di merito aveva escluso il beneficio ritenendo necessario il requisito della prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altri redditi e rilevando la mancata conduzione effettiva del fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li ritiene fondati. La Corte richiama, per assoluta identità di ratio, l’orientamento espresso con la sentenza n. 13131 del 2023, confermato dalle ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, avvalendosi del mero rinvio consentito dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Il principio affermato è che, per effetto delle norme di interpretazione autentica introdotte dall’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo. La permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola presuppone già una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, e costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
La Corte respinge i dubbi di legittimità costituzionale. Quanto agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata, perché la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno e all’implementazione dell’attività agricola, è assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale, che costituisce anche garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali.
Quanto alla retroattività, la Corte valorizza la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative, indici sufficienti dell’autenticità dell’intervento legislativo, limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto. Il carattere interpretativo comporta che le norme si saldino con le precedenti, lasciandone intatto il dato testuale, senza evidenziare profili di illegittimità costituzionale.
Ne consegue che il giudice di merito non si è conformato ai suddetti principi laddove ha escluso i presupposti per le agevolazioni, ritenendo che il ricorrente, pur iscritto all’INPS come coadiuvante coltivatore diretto, non partecipasse attivamente all’impresa agricola né traesse da questa la fonte reddituale prevalente. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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