L’avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile se non costituisce la prima notizia di un atto lesivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9758 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di presa in carico, con cui il concessionario della riscossione comunica di aver ricevuto in carico le somme per la riscossione, non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi, in linea generale, di atto amministrativo privo di valenza provvedimentale e di efficacia unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario. Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti impugnabili, salvo che costituisca la prima comunicazione dell’esistenza di un atto impositivo presupposto, del quale il contribuente dimostri di non aver avuto notizia. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, ove non abbia formato oggetto di pronuncia dei giudici di merito, non può determinare la formazione del giudicato interno.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di presa in carico notificatole dal concessionario della riscossione, relativo a una somma conseguente a una sentenza della CTP di parziale accoglimento dell’impugnazione di un avviso di accertamento, nei limiti della riduzione già operata in autotutela. La contribuente contestava l’erronea determinazione delle somme, calcolate sull’imponibile originario anziché su quello rideterminato, e la richiesta dell’intera sanzione in pendenza di appello.
La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto per la tardività dello sgravio, effettuato solo con la costituzione in giudizio dell’Agenzia. La CTR, adita in appello, rigettava il gravame ritenendo che l’atto di presa in carico avesse operato una duplicazione di quanto richiesto con l’intimazione di pagamento. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso e l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, rilevando d’ufficio l’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente per difetto di interesse ad agire, questione processuale non esaminata dai giudici di merito.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che l’avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile, non avendo capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali o processuali della situazione del contribuente. L’impugnabilità è eccezionalmente ammessa solo quando l’atto costituisca la prima manifestazione di un precedente provvedimento lesivo, espresso, tacito o presupposto, come affermato nell’ordinanza n. 21254 del 2023.
Nel caso di specie, tale eccezione non ricorre, essendo pacifico che la contribuente aveva ricevuto e impugnato l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento presupposti. La Corte ha precisato che il difetto della condizione dell’azione è un presupposto fondante la struttura del processo e che la mancata deduzione della relativa questione nei precedenti gradi non impedisce il rilievo d’ufficio, richiamando le Sezioni Unite n. 24172 del 2025.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., e compensando integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Nota della Redazione
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