Separazione delle cause nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore (Cass. civ. Sez. 3 n. 8679 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ. al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per conoscere dell’opposizione è funzionale, inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza e connessione. Qualora l’opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo la sola causa riconvenzionale al giudice superiore. Se il giudice superiore riceve indebitamente l’intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., essendo configurabile un conflitto virtuale negativo di competenza per la menomazione della competenza funzionale del primo giudice.
Il Fatto
La società creditrice otteneva dal Giudice di pace di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per l’importo di Euro 2.413,38, vantato in forza di un contratto di finanziamento. Il debitore proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio e, contestualmente, avanzava domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della somma di Euro 5.487,20.
Il Giudice di pace, ritenuto che il giudizio involgesse l’intero contratto di finanziamento, il cui valore complessivo superava la propria competenza per valore, si dichiarava incompetente e rimetteva l’intera causa al Tribunale di Torino. Il Tribunale, ricevuta la causa, sollevava regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente giudicato ammissibile il conflitto di competenza elevato dal Tribunale, non essendo maturata la barriera preclusiva dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis.
Nel merito, ha ribadito che il regolamento di competenza d’ufficio è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo per ragioni di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre per le questioni di competenza per valore o territoriale derogabile il regolamento spetta esclusivamente alle parti. Nella specie, tuttavia, la declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di pace implicava la menomazione della propria competenza funzionale e inderogabile, con conseguente legittimazione del Tribunale a richiedere il regolamento.
Richiamato il principio per cui la competenza funzionale del giudice dell’opposizione non è modificabile per ragioni di connessione, la Corte ha qualificato la fattispecie come ipotesi di domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito. In tale evenienza, il giudice dell’opposizione è tenuto a separare le cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo la riconvenzionale al giudice superiore.
Avendo il Giudice di pace erroneamente rimesso al Tribunale l’intera causa, la Corte ha accolto il regolamento, dichiarando la competenza del Giudice di pace di Torino sulla causa di opposizione e quella del Tribunale sulla domanda riconvenzionale restitutoria, con termine di tre mesi per la riassunzione. Non ha provveduto sulle spese, trattandosi di regolamento proposto ex officio.
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Nota della Redazione
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