Appello inammissibile per genericità dei motivi e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 3330 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi quando l’atto di appello abbia effettivamente e analiticamente censurato le rationes decidendi della sentenza di primo grado. L’appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., solo quando non individui le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto. È affetta da motivazione apparente, e quindi viola gli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che dichiari «assorbite» le ragioni di infondatezza dell’impugnazione senza chiarire come e in che senso l’inammissibilità possa produrre tale effetto.
Il Fatto
Una committente conveniva in giudizio due società appaltatrici, incaricate rispettivamente di vigilanza armata e di piantonamento di un immobile, per la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a intrusioni e saccheggi ad opera di ignoti. Una delle appaltatrici proponeva riconvenzionale di pagamento dei corrispettivi; su chiamata in garanzia si costituivano gli Assicuratori dei Lloyd’s. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la riconvenzionale.
Dopo il conferimento dell’immobile in sede di aumento di capitale, la causa proseguiva nel secondo grado ad opera della nuova società proprietaria. La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia, dichiarando inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. La parte propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. La Cassazione accoglie la censura, rilevando come la ricorrente abbia, in realtà, rispettato i requisiti dell’atto di appello, avendo efficacemente criticato le plurime rationes decidendi della pronuncia di primo grado.
La Corte territoriale aveva fondato l’inammissibilità su due ragioni: la genericità delle censure e il difetto di attacco alla ratio che escludeva il nesso causale tra stato dell’immobile e attività di vigilanza. La Suprema Corte, anche alla luce di un accesso ai fascicoli, ha verificato che l’atto di appello trattava analiticamente il nesso causale, indicando le ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenere la sussistenza del collegamento eziologico.
Quanto alla condotta negligente nel distacco dell’energia elettrica, la ricorrente ha documentato di aver censurato anche tale profilo, contestando la tesi del Tribunale circa la limitazione operativa addotta dalle appaltatrici, che non avevano eccepito difficoltà per oltre tre mesi.
Parimenti fondato è il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione della Corte d’appello sulla riconvenzionale è apparente: non è dato comprendere come le ragioni d’inammissibilità dell’appello possano «assorbire» quelle di infondatezza relative alla domanda dell’appaltatrice.
Entrambi i motivi sono accolti; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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