Annullata la classificazione a rete ecologica di lotti già edificati (TAR Lombardia n. 182 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie comunali godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità. Tuttavia, l’inserimento di aree ormai interamente circondate da edificazioni all’interno di un corridoio ecologico integra travisamento dei fatti e illogicità, perché attribuisce ai lotti un ruolo di connessione rispetto a elementi naturalistici non più sussistenti. Il divieto di edificazione che ne deriva, in assenza di un obiettivo di preservazione di un ambito dotato di naturalità, è irragionevole e non adeguatamente motivato, tanto più quando produce l’effetto opposto di esporre il bene al degrado.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano la delibera consiliare con cui è stato approvato il nuovo PGT, nella parte in cui ha inserito i loro mappali nella rete ecologica comunale, qualificandoli come tessuto con funzione ecologica o paesaggistica. L’area è una ripa scoscesa di circa 1.000 mq, priva di edifici, collocata in un contesto residenziale densamente costruito.
Le osservazioni presentate in fase di adozione, volte a ottenere la destinazione residenziale, erano state respinte. La disciplina dell’art. 44 delle NTA consente solo manutenzione, restauro e risanamento del patrimonio esistente, con divieto di nuova costruzione e di recinzioni munite di fondazione. I ricorrenti deducono travisamento, illogicità e compressione del diritto di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di genericità del ricorso. I motivi non devono essere rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione rigorosa, purché siano esposti con specificità sufficiente a identificare le tesi sostenute; la stessa difesa comunale ha mostrato di aver colto le doglianze. Accoglie invece l’eccezione di tardività dei documenti e delle memorie, depositati oltre i termini perentori dell’art. 73 c.p.a., che fissa a quaranta, trenta e venti giorni liberi i rispettivi termini; il materiale tardivo non è utilizzabile per la decisione.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui le scelte di pianificazione sono insindacabili nel merito e attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità, ma entro il sindacato rientra la verifica degli errori di analisi o metodo che conducono a soluzioni palesemente irragionevoli.
La Relazione generale al PGT indica come obiettivi la riduzione del consumo di suolo e la costruzione di una maglia verde urbana in grado di ricucire i verdi interstiziali, presupponendo una sostanziale continuità tra le zone non edificate. Confrontando tali obiettivi con lo stato dei luoghi, il Collegio rileva che i mappali sono circondati su tutti i lati da aree intensamente edificate, tra cui condomini di considerevoli dimensioni, e che il lato nord, pur classificato come tessuto ecologico, è anch’esso integralmente costruito.
Manca dunque qualsiasi continuità con l’anello verde: la ripa non può fungere da cerniera di connessione tra zone a carattere naturalistico inesistenti. Ne deriva che le scelte pianificatorie hanno ignorato il reale stato dei luoghi, inserendo artificialmente nell’anello verde una zona del tutto edificata.
Il Collegio distingue la diversa motivazione fondata sulla minimizzazione del consumo di suolo, che non presuppone un corridoio ecologico. In mancanza di un obiettivo di preservazione di un ambito dotato di naturalità, il divieto di edificazione impedisce senza interesse pubblico che l’attività si indirizzi verso gli ambiti di completamento, che non contrastano con l’economia del suolo ma ne costituiscono una condizione di equilibrio.
La disciplina dell’art. 44 riproduce infine una situazione analoga a quella già censurata dal Consiglio di Stato, con abbandono dei beni resi inutilizzabili e conseguente esposizione al degrado, in contrasto con l’obiettivo dichiarato di preservare le aree libere. Il ricorso è accolto con annullamento limitato alla classificazione dei mappali; l’effetto conformativo impone al Comune di riesaminare entro sei mesi la concreta situazione dei luoghi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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