Foglio di via obbligatorio legittimo per la reiterazione di condotte antisociali in manifestazioni (TAR Lombardia n. 4144 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale priva di carattere sanzionatorio, sicché non occorre la prova della avvenuta commissione di reati, ma il documentato riferimento a comportamenti ed episodi da cui emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La dedizione alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica postula la concreta reiterazione di condotte idonee a ledere i beni in esame, non essendo richiesto che tali condotte siano accertate con sentenza di condanna. La partecipazione a manifestazioni pubbliche, ove sfoci in comportamenti violenti o comunque antigiuridici, può fungere da presupposto del giudizio di pericolosità sociale, purché il provvedimento dia conto di circostanze concrete, significative e concludenti. L’esercizio di attività lavorativa nel comune dal quale si viene allontanati non neutralizza la prognosi di pericolosità, potendo essere tutelato attraverso il meccanismo della preventiva autorizzazione al rientro.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore le aveva ordinato, ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011, di lasciare il territorio del Comune di residenza della sua attività lavorativa, inibendone il ritorno senza autorizzazione per mesi sei. Il provvedimento si fondava su due episodi: la partecipazione a una manifestazione in occasione della quale era stata deferita all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 337, 339 e 650 c.p., e un precedente deferimento per fatti analoghi avvenuto nel marzo 2025, per i reati di cui agli artt. 110, 337, 414, 654, 655 e 703 c.p. La ricorrente esponeva di risiedere in un comune limitrofo, di svolgere attività lavorativa nel comune oggetto del divieto e di aver partecipato a un presidio regolarmente preavvisato in sostegno della causa palestinese, deducendo plurimi vizi di legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la misura in esame costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità e del travisamento della realtà fattuale.
Quanto al primo motivo, la condotta della ricorrente è risultata descritta con sufficiente determinatezza negli atti di polizia giudiziaria, facenti fede fino a querela di falso, che la identificavano tra i soggetti che avevano utilizzato uno striscione come strumento di spinta contro gli operatori, ostacolando le attività di identificazione, in un’azione connotata da violenza materiale. Il Collegio ha così escluso i lamentati difetti di motivazione e istruttoria.
In relazione al presupposto della dedizione, la Corte ha valorizzato la reiterazione di condotte antigiuridiche sostanzialmente omogenee in un breve arco temporale: la ricorrente era stata deferita, nel marzo 2025, per aver superato i limiti della pacifica manifestazione del pensiero, essendo stata denunciata per radunata sediziosa. Sul punto, è stato ritenuto inconferente il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, riguardante un caso in cui mancava la descrizione di un atteggiamento aggressivo o pericoloso e sussistevano sentenze di assoluzione.
Infine, è stato superato il vizio relativo all’erronea esclusione dell’attività lavorativa nel comune oggetto del divieto: tale circostanza non è idonea a neutralizzare la prognosi di pericolosità, ben potendo il rientro essere autorizzato dal Questore per esigenze lavorative, come nella specie già avvenuto.
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Nota della Redazione
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