Inammissibile il ricorso che contesta la sentenza di annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 36162 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione non può essere dedotta come erronea dalle parti, salvo i casi eccezionali in cui è ammesso il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. Il giudice di rinvio è vincolato al mandato ricevuto e ai limiti del giudicato già formatosi: ogni questione sui punti coperti da giudicato, compresa l’intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile se riproposta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio. È parimenti inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza che censuri un vizio non più presente nella decisione impugnata.
Il Fatto
Due imputati propongono, con un unico atto a firma del difensore comune, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per i reati di procurato ingresso illegale di stranieri e, per uno solo di essi, di corruzione.
La vicenda processuale si snoda attraverso più gradi di giudizio. Dopo una prima pronuncia di legittimità, revocata per vizio di notifica dell’avviso al difensore di fiducia, la Cassazione annulla per la sola rideterminazione della pena, dichiarando estinto per prescrizione uno dei reati. Il primo giudice di rinvio applica nuovamente un aumento per il reato prescritto; segue un secondo annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. La sentenza emessa dopo questo secondo rinvio è quella ora impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Anzitutto rileva che tutte le questioni relative a punti sui quali è già sceso il giudicato non possono essere riproposte: in particolare l’asserta intervenuta prescrizione del reato più grave e la determinazione della pena base.
Quanto al motivo con cui si sostiene l’erroneità della precedente sentenza di annullamento, la Corte osserva che l’ordinamento non consente di dedurre l’erroneità della pronuncia di annullamento con rinvio, se non nei casi eccezionali in cui è ammesso il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., nella specie né attivato né attivabile. La sentenza di annullamento era d’altro canto corretta, avendo riguardato soltanto l’erronea applicazione di un aumento per il reato già dichiarato prescritto, che costituiva l’oggetto del devoluto.
La doglianza, aggiunge la Corte, difetta anche di interesse: la nuova sentenza impugnata non applica alcun aumento per la continuazione con il reato rispetto al quale era intervenuta l’assoluzione.
Nessun vizio è ravvisabile nella decisione impugnata, che si è attenuta al mandato ricevuto dalla Corte di cassazione rispettando i limiti del giudicato. I motivi nuovi depositati dalla difesa non superano la causa di inammissibilità, poiché insistono sulla cornice edittale applicabile ratione temporis al reato più grave, su cui è sceso il giudicato e sul quale il giudice di rinvio non era ammesso a intervenire. Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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