La prognosi sfavorevole sulla pena sostitutiva prevale sull’attenuante (Cass. pen. Sez. I n. 31956 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, richiede una prognosi autonoma e distinta rispetto alla dosimetria della pena, incentrata sull’idoneità della misura e sulla prevedibile osservanza delle relative prescrizioni. La precedente violazione di prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione costituisce elemento legittimamente valutabile in senso ostativo alla prognosi favorevole, a prescindere dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dall’esclusione della recidiva. La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, originariamente formulata in via alternativa in una memoria, deve ritenersi non coltivata se non reiterata nelle conclusioni rassegnate all’udienza, con conseguente esclusione di un’omissione decisoria sul punto.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso in un comune diverso da quello di residenza in compagnia di un soggetto pregiudicato. Il Tribunale lo aveva condannato per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, con sentenza poi parzialmente riformata in appello: la Corte territoriale aveva escluso la recidiva e concesso le attenuanti generiche, rideterminando la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Nel giudizio di appello, la difesa aveva chiesto l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, producendo la disponibilità di un ente e la documentazione sulla revoca della misura di sicurezza, lamentando il rigetto dell’istanza da parte della Corte per mancanza dei presupposti e per asserita carenza di procura speciale. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 20-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, disattendendo le censure relative al diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Sul punto, ha rilevato che il giudice di merito, pur avendo dato atto della mancanza della procura speciale, non si era arrestato a tale rilievo formale, esaminando nel merito l’istanza e rigettandola sulla base di una valutazione prognostica negativa circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.

Tale motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta immune da vizi logici, poiché fondata su un dato strettamente pertinente ai criteri dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981: la natura della condotta contestata, consistita nell’allontanamento dal comune di soggiorno obbligato in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. La Corte ha precisato che il lavoro di pubblica utilità, al pari delle altre pene sostitutive, implica l’affidamento del condannato all’osservanza di prescrizioni predeterminate, sicché la violazione di quelle imposte nell’ambito di una misura di prevenzione costituisce elemento legittimamente ostativo.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con la concessione delle attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva, la Corte ha chiarito che tali statuizioni attengono alla dosimetria della pena e alla valutazione complessiva del fatto e della personalità, mentre la decisione sulla pena sostitutiva richiede una prognosi distinta sull’idoneità della misura alternativa. Ha, infine, escluso l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria, rilevando che l’istanza, formulata in termini alternativi nella memoria del 19 gennaio 2026, era stata in seguito circoscritta al solo lavoro di pubblica utilità nelle conclusioni rassegnate all’udienza, con conseguente correttezza della pronuncia limitata all’istanza effettivamente coltivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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