Inammissibile la domanda di ammissione al passivo per il controvalore proposta solo in appello (Cass. civ. Sez. I n. 34319 del 2023)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo per il controvalore dei beni oggetto di rivendica è inammissibile se proposta per la prima volta in appello, in quanto il testo originario dell’art. 103 l.fall., applicabile ratione temporis, non contempla la facoltà di modificare l’originaria domanda di rivendica in assenza di un’esplicita e tempestiva istanza. Il giudice d’appello non è tenuto a pronunciarsi sulla restituzione di beni dei quali la curatela non abbia più la disponibilità, essendo tale profilo assorbito dalla mancata formulazione della predetta domanda.

Il Fatto

La società proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto della domanda di separazione e rivendica di alcuni beni mobili, formulata nel 2006. Il tribunale respingeva l’opposizione sulla base di tre autonome rationes decidendi, tra cui l’irrilevanza del mancato rinvenimento dei beni da parte del curatore, attesa la mancata proposizione della domanda di pagamento in prededuzione del controvalore dei beni rivendicati.

La corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello principale, valorizzando la seconda ratio decidendi quale ragione più liquida e assorbente, rilevando che la domanda di ammissione al passivo del credito per il controvalore era stata proposta solo in appello per la prima volta, in violazione dell’art. 345 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati. Quanto al primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità della censura, poiché la corte territoriale aveva chiaramente affermato che tutti i beni erano stati venduti e che era irrilevante indagare quali fossero stati rivendicati, in assenza di una tempestiva domanda di ammissione al passivo del credito per il controvalore.

In relazione al secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, la Corte ha escluso la prospettata nullità, evidenziando che i giudici di secondo grado avevano dato atto in modo esplicito dell’impossibilità di accogliere la domanda, stante la pacifica indisponibilità di alcun bene in capo alla curatela fallimentare.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza della censura, osservando che il ricorrente lamentava la falsa applicazione dell’art. 103 l.fall. come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, dichiaratamente inapplicabile ratione temporis, e che il testo originario non contemplava la facoltà di modificare l’originaria domanda di rivendica. La Corte ha altresì evidenziato che il ricorrente non aveva indicato come e quando la domanda di ammissione al passivo sarebbe stata tempestivamente proposta, limitandosi a riportare la richiesta formulata solo dinanzi alla corte d’appello.

Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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