Questione nuova in appello sull’abuso di contratti a termine inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23327 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce surrettiziamente una questione in diritto, come quella dell’abusiva reiterazione di contratti a termine, che implicando accertamenti di fatto non dedotti risulta estranea alla materia del contendere quale definita nelle fasi di merito. Il ricorrente non può devolvere al giudice di legittimità una questione nuova, non prospettata con l’originaria domanda, neppure qualificandola come violazione di legge, atteso il divieto di novum nel giudizio di cassazione. L’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, se non contestata con gli strumenti propri, costituisce il presupposto indefettibile dell’impugnazione, la cui censura deve confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto a tempo determinato, aveva proposto domanda di nullità dei contratti a termine stipulati, nonché di violazione del diritto di prelazione nelle assunzioni successive. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando la decadenza per il primo contratto e l’infondatezza delle doglianze relative al secondo.

Avverso tale decisione il lavoratore ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione al considerando n. 6 della Direttiva 1999/70/CE, e assumendo la capacità espansiva dell’impugnazione dell’ultimo contratto, per essere i precedenti frutto di un utilizzo dell’assunzione a termine volto a fronteggiare carenze strutturali di organico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando plurimi profili di criticità. In primo luogo, dallo storico di lite emerge che con il ricorso di primo grado il lavoratore aveva inteso far valere unicamente la nullità di specifici contratti a termine e la violazione del diritto di prelazione, senza mai connettere alcun effetto giuridico alle pregresse assunzioni. L’indicazione della storia lavorativa aveva esclusiva finalità di inquadramento fattuale, non anche quella di dedurre un’ipotesi di abusiva reiterazione.

Il giudice di appello aveva espressamente escluso una considerazione unitaria del rapporto lavorativo, ritenendola estranea al fatto storico allegato, con un’affermazione rimasta incontestata. La questione posta con il motivo di ricorso non si confronta con le effettive ragioni del decisum, ma introduce direttamente una questione in diritto, implicante un accertamento di fatto, del tutto estranea alla materia del contendere.

Tale introduzione surrettizia di una questione di fatto, qualificata come violazione di legge, integra la violazione del divieto di novum, come eccepito dalla controricorrente. La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013).

Conseguentemente, all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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