Aggravante violenza a pubblico ufficiale con correità di oltre dieci persone (Cass. pen. Sez. VI n. 22606 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze aggravanti, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 339, secondo comma, cod. pen., è sufficiente la correità di più di dieci persone, mentre lo specifico requisito della riunione dei correi è riferito alla distinta e diversa ipotesi delle più di cinque persone armate. È quindi ammissibile la c.d. contestazione in fatto dell’aggravante quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice. Ai fini della ricorrenza dell’aggravante non rileva che alcuni dei concorrenti siano rimasti non identificati, né è ravvisabile violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando sul punto sia stato assicurato il pieno contraddittorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine a un reato per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui agli artt. 337 e 339, commi 2 e 3, cod. pen.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’inosservanza degli artt. 339 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di prescrizione, la contraddittorietà della motivazione e il difetto di motivazione sulla continuità interpretativa in ordine alla menzionata aggravante.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha preliminarmente rilevato la tardività delle conclusioni delle parti civili, depositate oltre il termine previsto dall’art. 611, primo comma, cod. proc. pen., cosicché esse non possono trovare accesso in sede di legittimità.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il primo motivo manifestamente infondato. La Corte ha condiviso l’orientamento della sentenza impugnata secondo cui, ai fini della ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 339, commi 2 e 3, cod. pen., è sufficiente la partecipazione concorsuale di più di dieci persone, essendo il requisito della riunione dei correi riferito alla distinta ipotesi delle più di cinque persone armate.

Ne consegue che la censura sulla omessa contestazione in fatto del requisito della riunione è generica, poiché per la configurabilità dell’aggravante è sufficiente la correità di più di dieci persone, indubbiamente contestata. La Corte richiama il pacifico orientamento secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, idonei a rendere possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335).

Non rileva, inoltre, la mancata identificazione degli ulteriori concorrenti, secondo il principio per cui, ai fini della sussistenza dell’aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, non è necessario che tutte siano identificate (Sez. 6, n. 15546 del 15/06/1989, De, Rv. 182506). Manifestamente infondata è anche la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in relazione al pieno contraddittorio assicurato sul punto.

Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo manifestamente infondato in ragione della puntuale argomentazione ermeneutica della sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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