Remissione di querela in Cassazione ed estinzione del reato di minaccia (Cass. pen. Sez. III n. 21300 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per l’impugnazione è idonea a estinguere il reato procedibile a querela e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa eliminazione della pena inflitta a titolo di continuazione. Il delitto di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. pen. è procedibile di ufficio e si configura a dolo specifico quando la condotta è tenuta per crudeltà, a dolo generico quando è posta in essere senza necessità. La nozione di necessità che esclude il reato comprende non solo lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., ma ogni altra situazione che induca a uccidere l’animale per evitare un pericolo imminente o impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 544-bis cod. pen. e 612, secondo comma, cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione. Gli si contestava di avere cagionato, senza necessità, la morte del cane di proprietà di una persona offesa, colpendolo alla testa, e di avere poi minacciato la proprietaria e altri soggetti recatisi presso la sua abitazione per avere spiegazioni.
La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui il difetto del dolo, la legittima reazione rispetto alla minaccia e l’intervenuta remissione di querela dopo la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen., rilevando che il primo motivo proponeva censure in fatto non consentite nel giudizio di legittimità. La motivazione della Corte territoriale ha desunto la volontarietà dell’azione dal certificato di morte dell’animale e dalla veemenza dell’unico colpo inferto, tale da cagionarne il decesso.
Quanto alla doglianza sul travisamento delle dichiarazioni dei testimoni della difesa, la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo, poiché non assume importanza il termine usato per definire l’oggetto impiegato a colpire l’animale. Decisivi sono gli effetti del colpo portato con l’oggetto in legno. Nella motivazione si rileva inoltre che il ricorrente non ha mai riferito in giudizio il fine di difendere gatti randagi, limitandosi la difesa a formulare una mera ipotesi.
Respingendo la censura sull’omessa applicazione dell’art. 544-bis cod. pen., la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il delitto si configura a dolo specifico quando la condotta è tenuta per crudeltà e a dolo generico quando è posta in essere senza necessità, precisando che la nozione di necessità comprende ogni situazione che induca all’uccisione per evitare un pericolo imminente. La sussistenza del dolo generico è stata desunta dalla veemenza del colpo, con esclusione del dolo eventuale e della colpa cosciente.
Quanto al delitto di minaccia, procedibile a querela, la Corte ha accolto il quarto motivo. Le persone offese hanno rimesso la querela e il ricorrente l’ha accettata. Per effetto di ciò il reato di cui al capo b) si è estinto. L’accoglimento assorbe il terzo motivo. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen., rideterminando la pena per il reato residuo previa eliminazione della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato estinto.
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Nota della Redazione
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