Accertamento bancario e onere di motivazione sui movimenti giustificati dal contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2212 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento bancario fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 si avvale di una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria. Il giudice tributario, dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento, è tenuto a motivare adeguatamente in ordine all’idoneità delle prove e delle argomentazioni dedotte dal contribuente a superare tale presunzione. È viziata la sentenza che qualifichi in blocco come mere asserzioni le giustificazioni offerte dal contribuente in relazione ai singoli movimenti bancari, senza procedere a una verifica specifica e senza dar conto delle relative risultanze. La mancata disamina analitica delle giustificazioni e la contraddittorietà rispetto ad altre statuizioni comportano la cassazione con rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un invito a fornire chiarimenti in ordine alle movimentazioni bancarie relative a nove conti correnti, riferite agli anni d’imposta 2013 e 2014. A seguito del contraddittorio, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2014, recuperando a tassazione, quali presunti ricavi dell’attività imprenditoriale, i prestiti infruttuosi concessi dal contribuente al figlio, taluni versamenti effettuati in favore di un’associazione agricola, un assegno a favore della moglie, un importo riferito all’estinzione di un conto corrente e alcuni giroconti tra conti intestati al medesimo contribuente.
Il contribuente impugnava l’avviso, deducendo la natura non reddituale delle somme e fornendo documentazione a sostegno delle proprie giustificazioni. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigettava l’appello, ritenendo genericamente legittimi i recuperi senza un’analisi puntuale delle prove offerte. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, ravvisandone la fondatezza. I giudici di legittimità hanno preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria con riguardo all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi del successivo n. 7 della medesima disposizione.
La Corte ha precisato che, in tale cornice, il giudice tributario è investito di uno specifico onere motivazionale: egli deve, infatti, adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare la presunzione. Detto onere non può ritenersi assolto da una valutazione sommaria e apodittica che qualifichi in blocco le giustificazioni come mere asserzioni, senza una verifica specifica per ciascuna operazione contestata.
Nel caso di specie, il contribuente aveva dedotto giustificazioni relative a rapporti con il figlio, con la moglie, con l’associazione agricola di cui era socio e a movimenti tra conti correnti a lui stesso intestati. La Suprema Corte ha rilevato che tali deduzioni non risultavano essere state adeguatamente indagate dal giudice di appello, il quale aveva omesso di valutarne l’efficacia dimostrativa con il dovuto rigore.
La Corte ha inoltre censurato la contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, il quale non aveva scomputato, dalla ripresa a carico del contribuente, i versamenti effettuati a titolo di pagamento delle quote associative in favore dell’associazione agricola, nonostante tali versamenti fossero stati contestualmente inclusi nella base imponibile della ripresa fiscale operata nei confronti della stessa associazione.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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