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Licenza intestata a un prestanome per eludere le misure di prevenzione: è trasferimento fraudolento di valori (Cass. pen. Sez. V n. 12352 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, nella nozione di “altra utilità”, oggetto di attribuzione fittizia, può rientrare anche un’autorizzazione amministrativa, qualora l’effettivo “dominus” abbia interesse a non apparire suo titolare allo scopo di eludere le norme in materia di misure di prevenzione. (Rv. 289829-01)

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere esercitato in qualsiasi momento, anche in sede di udienza fissata per eventuali repliche, stante l’assenza di disposizioni ostative, a condizione che sia garantito il diritto al contraddittorio. (Rv. 289829-02)

La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita chiara e non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione, né una parziale ammissione di fatti veri, né una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza resa, sostanzialmente confermi il precedente racconto. (Rv. 289829-03)

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in giudizio abbreviato, aveva condannato numerosi imputati per associazione mafiosa, estorsione, armi, reati tributari, falsa testimonianza e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Per quanto qui interessa, un ricorrente, condannato ex art. 512-bis cod. pen. per essersi intestato un’autorizzazione amministrativa per la gestione di una discoteca nell’interesse di un terzo, sosteneva che una licenza non è un bene confiscabile e non può essere oggetto di intestazione fittizia elusiva; contestava inoltre la prova dell’accordo anteriore al rilascio. Un secondo ricorrente lamentava l’uso di documenti prodotti dal pubblico ministero in replica, all’udienza fissata per la decisione, senza formale acquisizione. Un terzo, condannato per falsa testimonianza, invocava la ritrattazione ex art. 376 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo punto la Quinta Sezione ricorda che l’«attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità» ha una valenza ampia: comprende qualsiasi atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un soggetto e il bene, mentre il potere resta al reale dominus. Richiama i precedenti sull’appalto gestito di fatto dal dominus occulto (Sez. 2, n. 15781 del 2015) e sull’affitto di ramo d’azienda stipulato dall’interposto (Sez. 6, n. 32732 del 2016). Non rileva che l’utilità non sia suscettibile di esecuzione forzata: anche un’autorizzazione amministrativa vi rientra, se il titolare effettivo ha interesse a non apparire. La sentenza è però annullata con rinvio sul dolo specifico: la Corte territoriale aveva respinto la contestazione sulla trascrizione di una conversazione intercettata, decisiva per l’anteriorità dell’accordo, senza neppure ascoltare la registrazione.

Sul rito abbreviato, la Corte conferma che il potere integrativo officioso dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere esercitato in qualsiasi momento, anche all’udienza fissata per le repliche, non esistendo alcuna previsione contraria, purché sia garantito il contraddittorio. Qui il contraddittorio vi era stato, come provava la memoria difensiva di replica; la nullità dedotta non è prevista dalla legge e il ricorso non aveva dimostrato la decisività dei documenti.

Sulla ritrattazione, la Corte ribadisce che essa richiede una smentita chiara e non equivoca del fatto deposto e la manifestazione del vero: non bastano l’insinuazione del dubbio, l’ammissione parziale di fatti veri o una dichiarazione che nella sostanza confermi il racconto precedente. La sentenza impugnata affermava però sia che il teste si era limitato a dubitare, sia che, messo di fronte all’evidenza, aveva ammesso il vero: una contraddizione che esclude l’inammissibilità del ricorso e impone l’annullamento senza rinvio per prescrizione. Gli altri ricorsi sono rigettati o dichiarati inammissibili, con spese e somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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