Motivi aggiunti e contributo unificato: onere solo in caso di considerevole ampliamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 17061 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, nel testo vigente ratione temporis, solo quando i motivi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia. Tale ampliamento ricorre quando con il ricorso aggiuntivo sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, che si pongano in rapporto di connessione debole, ossia meramente fattuale, con l’impugnazione dell’atto originario. Il contributo non è invece dovuto quando i motivi aggiunti abbiano ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione forte di cause. In ogni caso, il motivo di ricorso per cassazione che deduce la violazione di legge deve dare conto del rapporto di pregiudizialità tra i provvedimenti, onde consentire alla Corte di verificare la sussistenza del considerevole ampliamento del thema decidendum.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova l’invito al pagamento del contributo unificato, conseguente all’omesso versamento dovuto per la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello proposto dal TAR e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che i motivi aggiunti non avessero introdotto domande nuove. Avverso tale decisione, le Amministrazioni proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che per “ricorsi” si intendano quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Ha quindi ricordato la distinzione tra motivi aggiunti propri, che introducono nuove ragioni a sostegno di domande già proposte, e motivi aggiunti impropri, che comportano domande nuove purché connesse con quelle già dedotte. La Corte ha poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza della CGUE (sentenza 6 ottobre 2015, C-61/14), il tributo giudiziario cumulativo è legittimo solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente.
Nel richiamare il proprio precedente di Cass., 29 gennaio 2024, n. 2640, la Corte ha precisato che, ai fini del presupposto impositivo, non rileva la distinzione formale tra motivi aggiunti propri ed impropri, ma occorre accertare se detti motivi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum. Tale ampliamento ricorre laddove sia chiesto l’annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi, in rapporto di connessione debole con l’atto originario, mentre va escluso quando il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, configurandosi una connessione forte di cause.
Nel caso di specie, la CTR aveva accertato che i motivi aggiunti erano stati proposti avverso una “nota di chiarimenti” della Regione Liguria, la quale non introduceva elementi nuovi ma chiariva i requisiti tecnici del bando, e che il giudice amministrativo deve valutare in concreto la portata dei motivi aggiunti, senza incorrere nell’automatismo per cui l’impugnativa di un atto ulteriore sia considerata ex se un ampliamento considerevole. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto enunciare il rapporto di pregiudizialità tra i provvedimenti in contestazione, onde consentire alla Corte di verificare se il considerevole ampliamento vi fosse stato, limitandosi invece a dedurre l’avvenuta impugnazione di nuovi atti con nuovi vizi, senza specificare la natura di tali vizi e il loro rapporto con quelli originari.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché la censura di violazione di legge non dava conto di come i motivi aggiunti si atteggiassero rispetto ai motivi del ricorso introduttivo. Ha infine escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, in quanto le Amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento dello stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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