Inammissibile il motivo che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 32740 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. La specificità del vizio motivazionale preclude, infatti, la sua riconduzione alla categoria dell’error in procedendo, che imporrebbe alla Corte un onere non selettivo di accesso agli atti. Ne consegue che, dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, resta precluso il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna per un furto aggravato commesso ai danni di una persona offesa mediante l’uso di una carta di credito sottratta, poi utilizzata per acquisti presso esercizi commerciali.
Deduce tre motivi: violazione degli artt. 192, 533 e 606, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. in relazione alla contestata recidiva e all’eccessività della pena; violazione degli artt. 61 n. 5 e 133 cod. pen. per erronea applicazione dell’aggravante ed eccessività del trattamento sanzionatorio. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Su questa base richiama il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, che ha escluso la possibilità di dilatare l’ambito dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. utilizzando la violazione di legge di cui alla lettera c).
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite è richiamato integralmente: la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e la puntuale indicazione della lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. Diversamente, la riconduzione dei vizi di motivazione alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione, poiché la lettera e) limita la deduzione ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.
La Corte chiarisce la conseguenza processuale di tale impostazione: ove si deducesse un error in procedendo ai sensi della lettera c), questa Corte sarebbe giudice anche del fatto e potrebbe procedere all’esame diretto degli atti; ciò che resta precluso quando si denunzi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso concreto i motivi sono dichiarati manifestamente infondati, in quanto privi di specificità e del tutto assertivi. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in diritto. Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno dato conto del riconoscimento degli imputati da parte di una collaboratrice dell’esercizio commerciale e della titolare di un altro negozio, previa esibizione di album fotografici, nonché dell’escussione dei testimoni oculari e dell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Rispetto a tale motivazione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto, inammissibile perché trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.
Il secondo motivo è meramente ripropositivo: la corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva e ha operato una concreta verifica della maggiore capacità a delinquere, con motivazione adeguata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. Il terzo motivo è parimenti infondato, avendo i giudici dato conto della violenza sulle cose e delle circostanze di tempo e di luogo. Infine, la Corte ribadisce che l’inammissibilità per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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