Inammissibile il ricorso avverso il patteggiamento in appello su motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 32741 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della pena. La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado ed estende i suoi effetti preclusivi all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania gli ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen. Deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la ritenuta responsabilità in ordine alla mancata conoscenza dello stato di famiglia della sorella e l’entità della pena applicata.
La questione approda così dinanzi alla Corte di legittimità, chiamata a verificare l’ammissibilità delle doglianze articolate avverso una pronuncia di patteggiamento in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, potendo provvedere senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103.
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il perimetro dell’ammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. È consentito dedurre motivi concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia. Sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 2 n. 35846 del 11/09/2024, Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Sez. 2 n. 30990 del 01/06/2018).
Il giudice di appello che pronuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., stante la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello del concordato in appello. La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto (Sez. 3 n. 30190 dell’8/3/2018).
La Corte ha richiamato l’ulteriore indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5 n. 29243 del 04/06/2018).
Quanto alla misura della pena concordata, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019; Sez. 3 n. 19983 del 9/6/2020). Ipotesi che non ricorre nella specie. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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