Patteggiamento in appello, inammissibili i motivi rinunciati e sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32742 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della pena. La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Il Fatto
Tre ricorrenti impugnano davanti alla Cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 16.12.2024, ha applicato la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificando l’accordo raggiunto tra le parti.
Due di essi deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione tra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e quello di cui all’art. 624-bis cod. pen.. Il terzo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tutti chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per una causa rilevabile senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103 del 2017.
Quanto al ricorso che lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte richiama il principio per cui il giudice d’appello che pronuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul punto, stante la radicale diversità tra l’applicazione della pena su richiesta e il concordato in appello. La rinuncia ai motivi integra una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. Sono citate Sez. 3 n. 30190 del 2018 e Sez. 5 n. 29243 del 2018, che in casi analoghi hanno ritenuto inammissibile il ricorso sulle cause di non punibilità.
Il Collegio osserva che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Gli stessi principi erano già stati affermati per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
Quanto ai ricorsi sulla misura della pena, la Corte ribadisce che in tema di patteggiamento in appello il ricorso avverso la pena concordata è inammissibile: il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (richiamate Sez. 5 n. 7333 del 2019 e Sez. 3 n. 19983 del 2020). Ipotesi che non ricorre nel caso esaminato.
Conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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