Annullata selezione per incarico di struttura complessa per illegittima valutazione titoli (TAR Lombardia n. 2201 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione del comma 7-bis all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 ad opera del d.lgs. n. 118/2022, il procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ha perduto il carattere fiduciario e assume natura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo. La commissione è vincolata ai criteri fissati preventivamente nella lex specialis e non può valutare titoli che il bando riferisca a un arco temporale delimitato, come i soggiorni di studio, l’attività didattica e la partecipazione a corsi riferiti all’ultimo decennio. La prova orale diretta ad accertare le capacità gestionali e organizzative deve essere coerente con il profilo e con le mansioni del reparto da dirigere: è illogica la domanda che, pur vertendo su temi di sistema, non presenti alcuna attinenza con l’organizzazione del servizio messo a concorso. L’annullamento degli atti di valutazione comporta la riedizione della fase concorsuale, non potendo il giudice attribuire il punteggio in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico con incarico di direzione di una struttura complessa di anestesia e rianimazione, ha partecipato alla procedura selettiva indetta da una azienda socio-sanitaria territoriale per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della medesima disciplina. La selezione si articola, dopo la riforma del d.lgs. n. 118/2022, in una valutazione comparativa dei curricula, con punteggio massimo di 40 punti, e in un colloquio con due domande, una clinica e una manageriale, per altri 60 punti.

All’esito delle prove il controinteressato si classificava primo con 85 punti, il ricorrente secondo con 83. Il ricorrente ha impugnato gli atti della selezione e la delibera di attribuzione dell’incarico, deducendo la sottovalutazione dei propri titoli e l’illogicità della domanda manageriale sorteggiata. L’azienda si è costituita chiedendo il rigetto; il controinteressato è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha affrontato il difetto di giurisdizione, sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e poi risolto con ordinanza cautelare. Il mutato assetto normativo, che impone una graduatoria dei candidati vincolante per il direttore generale, ha indotto il giudice di appello a qualificare la procedura come concorso in senso stretto, con conseguente giurisdizione amministrativa. Il Collegio ha aderito a tale orientamento, pur segnalando che la questione pende dinanzi alle Sezioni unite.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La commissione ha violato i criteri della lex specialis sotto due profili. Anzitutto il limitato scarto di punteggio tra i primi due classificati è illogico, poiché solo il ricorrente aveva ricoperto incarichi dirigenziali apicali, mentre al controinteressato è stato attribuito un punteggio in assenza di una precisa indicazione del volume delle prestazioni eseguite.

In secondo luogo, l’avviso pubblico prevede espressamente che i soggiorni di studio, l’attività didattica, la partecipazione a corsi e le pubblicazioni siano valutati solo se riferiti all’ultimo decennio dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La commissione ha invece considerato un soggiorno all’estero risalente a oltre dieci anni prima, in violazione della clausola. L’accoglimento di tali profili comporta l’annullamento del verbale e la riedizione della fase valutativa.

Anche il secondo motivo, subordinato, è fondato. La domanda sorteggiata per le capacità gestionali verteva sugli indicatori del sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, il Collegio ha ritenuto la domanda irragionevole, perché priva di attinenza con l’organizzazione di un reparto di terapia intensiva, a differenza di altra domanda in cui correttamente si richiedevano competenze sui requisiti strutturali e organizzativi del reparto da dirigere. La verifica delle capacità manageriali non può prescindere dalla specialità medica in cui si esprimono.

L’accoglimento di entrambi i motivi comporta l’annullamento dell’intero concorso, con criteri conformativi: nuova commissione entro trenta giorni, predeterminazione delle domande, prova orale riferita all’attività del reparto e nuova verbalizzazione dettagliata. La domanda di annullamento del contratto individuale è invece devoluta al giudice ordinario, rientrando nella fase successiva alla stipulazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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