La casa mobile adibita ad abitazione stabile è nuova costruzione e non necessita del permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 493 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, non necessitante di specifica motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento. L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati o case mobili, utilizzati come abitazioni, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, salvo che sia destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee. La natura precaria dell’opera va valutata in base alla funzione cui è destinata, non alle sue caratteristiche costruttive o alla sua amovibilità. La deroga di cui all’art. 4-quater del d.l. n. 189/2016 è applicabile solo ai terreni ubicati nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile danneggiato dal sisma.
Il Fatto
La proprietaria di un terreno in zona agricola impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione di una casa mobile, installata senza titolo e utilizzata stabilmente come abitazione. La ricorrente, ultranovantenne e invalida, aveva perso la propria abitazione a seguito del sisma del 2016 nel vicino Comune. Il Comune, già nel 2019, aveva negato l’autorizzazione all’installazione, qualificando l’intervento come nuova costruzione; tale provvedimento non era stato impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché entrambi i motivi erano volti a contestare la legittimità dell’accertamento di abusività compiuto con il provvedimento del 2019, che, non essendo stato impugnato, era divenuto incontestabile.
Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi della natura precaria del manufatto. La precarietà, infatti, va valutata in base alla funzione dell’opera e non alle sue caratteristiche costruttive. Nel caso di specie, la casa mobile, installata a distanza di anni dal sisma, è destinata a esigenze abitative non contingenti ed è stabilmente inserita nel contesto territoriale, anche per la presenza di allacci idrici e fognari. Essa integra pertanto una nuova costruzione, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire.
Quanto allo stato di necessità, è emerso che la ricorrente aveva fruito di contributi e soluzioni abitative alternative, alle quali aveva liberamente scelto di non aderire. Infine, la disciplina derogatoria dell’art. 4-quater del d.l. n. 189/2016 non è applicabile, in quanto la norma richiede che le strutture temporanee siano installate nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile danneggiato, mentre nel caso di specie l’installazione è avvenuta in un Comune diverso, e comunque previa autorizzazione comunale espressamente negata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.