Inammissibile ottemperanza della sentenza di rigetto che conferma il giudicato (Cons. Stato n. 2275 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando ha ad oggetto una sentenza di appello che si sia limitata a respingere gli appelli e a consolidare gli effetti della pronuncia di primo grado, senza integrare o correggere la motivazione e senza introdurre un autonomo obbligo conformativo. Il giudice dell’ottemperanza non può essere adito per ottenere l’esecuzione di un dictum che non contiene alcuna statuizione ulteriore rispetto al giudicato formatosi. È inammissibile altresì il ricorso proposto in presenza di un atto attuativo già intervenuto e non contestato come elusivo, difettando l’interesse del ricorrente all’esecuzione. Il passaggio motivazionale che si limiti a ribadire l’obbligo di adempimento delle statuizioni del primo giudice non costituisce titolo per una nuova azione esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha respinto il suo appello principale e gli appelli incidentali dell’Università e del controinteressato, in una controversia relativa a una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza di appello avrebbe imposto all’amministrazione un pieno riesercizio del potere valutativo, da realizzarsi mediante la riconvocazione della Commissione giudicatrice. L’Università, dal canto suo, ha ritenuto sufficiente la deliberazione del Consiglio di Dipartimento con cui aveva già rivalutato i candidati. Da qui il ricorso per ottemperanza, con contestuale istanza di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto sul piano formale: si chiede l’ottemperanza di una sentenza con cui tutti gli appelli sono stati respinti, con conseguente consolidamento della pronuncia di primo grado. L’art. 114 cod. proc. amm. presuppone un provvedimento da eseguire, non una pronuncia di rigetto.

La preclusione discende anche dal dato sostanziale. Il Consiglio di Stato, con il passaggio finale della sentenza di appello richiamato dal ricorrente, non ha inteso stabilire un diverso obbligo conformativo. Ha solo confermato l’obbligo già derivante dalla sentenza del TAR e ribadito il dovere dell’amministrazione di adempiere alle statuizioni del primo giudice, senza prevedere ulteriori obblighi e senza integrare o correggere la decisione impugnata.

Il Collegio valorizza inoltre la circostanza che l’Università ha provveduto, con delibera del Consiglio di Dipartimento, a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, confermata in appello. Tale circostanza conferma l’inammissibilità: non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente all’esecuzione della sentenza di appello in presenza di un atto attuativo già intervenuto e non contestato in quella sede come elusivo.

Nel merito, il Collegio osserva che la deliberazione è stata oggetto di autonoma impugnazione davanti al TAR, che ha confermato la corretta esecuzione della sentenza di primo grado, accertando la corrispondenza degli atti rinnovati alle statuizioni della decisione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione di peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *