Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e appello privo di utilità (Cons. Stato n. 2274 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è pronuncia di mero rito e non fa stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c.; le motivazioni poste a base della declaratoria non costituiscono vincolo per l’amministrazione nell’esercizio di successivi poteri discrezionali, sindacabili nelle ordinarie sedi di legittimità. Ne consegue che non radica un interesse concreto ad appellare la sola evenienza che l’ente si avvalga di quelle argomentazioni per giustificare nuovi provvedimenti, non essendo configurabile alcun giudicato sostanziale. L’appello proposto avverso la declaratoria di improcedibilità è pertanto inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c. quando l’ordine di demolizione sia stato superato da un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che ne ha eliminato l’oggetto materiale.

Il Fatto

Gli odierni appellanti hanno impugnato davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere relative a un immobile destinato ad attività commerciale. Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che parte delle opere era stata demolita e che il locale oggetto dell’ordinanza era stato poi completamente distrutto da un incendio. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la distruzione totale dell’immobile eliminasse ogni utilità dell’annullamento e che non residuasse interesse alla ricostruzione, stante il vincolo di inedificabilità dell’area.

Gli appellanti hanno censurato tale pronuncia osservando che, essendo stata pubblicata all’albo pretorio e contenendo un’erronea qualificazione del terreno, essa impedirebbe di ottenere i permessi necessari alla ricostruzione e al ripristino dell’attività. Hanno chiesto la riforma della sentenza, previa sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto esaminato una questione preliminare rilevata d’ufficio: la procura alle liti era stata rilasciata per errore a un difensore non iscritto all’albo dei Cassazionisti. Il successivo deposito della procura al difensore abilitato e dell’atto di appello sottoscritto da quest’ultimo ha sanato l’irregolarità. Il Collegio ha escluso l’applicazione dei principi dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che non ammette la sanatoria retroattiva della nullità della procura: tali principi, di portata innovativa, non hanno effetto retroattivo e non si estendono a una controversia introdotta prima della pronuncia.

Nel merito, la Corte ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di interesse. Gli stessi appellanti avevano riconosciuto che la sentenza di mero rito non fa stato tra le parti e non esamina il merito. Da ciò deriva che le motivazioni dell’improcedibilità non possono costituire vincolo ai sensi dell’art. 2909 c.c. né fondare l’esercizio di nuovi poteri comunali: se l’ente richiamerà quelle ragioni in futuri atti, lo farà per autonoma determinazione discrezionale, eventualmente sindacabile in sede di legittimità, e non per un preteso giudicato sostanziale.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, sancito dall’art. 34, comma 2, c.p.a., preclude ogni valutazione sui futuri provvedimenti dell’amministrazione. La circostanza che il Comune si avvalga delle motivazioni della sentenza è stata peraltro solo affermata e non documentata. Soprattutto, la situazione che aveva condotto all’adozione del provvedimento demolitivo è radicalmente mutata: le opere non esistono più in rerum natura e l’ordinanza risulta superata dal verbale di verifica della Polizia locale.

Difetta dunque qualsiasi utilità di una pronuncia di annullamento di un provvedimento privo del proprio oggetto materiale. L’appello è stato dichiarato inammissibile, con conferma nei sensi indicati della pronuncia di improcedibilità; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune e contributo unificato definitivamente a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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