Acquisizione al patrimonio comunale non esaurisce obbligo di provvedere in demolitorio (Cons. Stato n. 2276 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura composita e non si esaurisce con l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, conseguente all’accertata inottemperanza all’ingiunzione demolitoria. L’acquisizione costituisce una tappa intermedia: il Comune è tenuto ad adottare una determinazione finale ai sensi del comma 5, scegliendo tra la demolizione d’ufficio a spese dei responsabili e la conservazione dell’opera previa dichiarazione di prevalente interesse pubblico. L’attività amministrativa è libera nel quomodo ma non nell’an: il proprietario confinante, titolare di una posizione di vicinitas, può sollecitare l’esercizio del potere e, di fronte all’inerzia, agire con il rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a..

Il Fatto

Il proprietario di immobili confinanti con cespiti di altri privati segnalava al Comune l’esistenza di abusi edilizi. Con ordinanza di demolizione n. 170/2021, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione ingiungeva la demolizione delle opere realizzate su un subalterno, consistenti in modifiche planovolumetriche con aumento di superficie e volume. Ulteriori asseriti abusi, relativi ad altri due subalterni e oggetto di due distinte CILA, non venivano sanzionati.

Con istanza del 25 maggio 2022 il confinante sollecitava il Comune a dare corso al procedimento demolitorio e ad adottare misure inibitorie sugli interventi assentiti con CILA, assumendone la natura di nuove costruzioni soggette a permesso di costruire. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento n. 6749 del 24 giugno 2022. Il ricorso di primo grado, incardinato con il rito del silenzio, veniva deciso dal TAR con sentenza n. 3747 del 21 giugno 2023, che dichiarava improcedibile la domanda sul procedimento demolitorio e la respingeva nel merito quanto agli altri abusi. Propone appello il ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di genericità dei motivi, rilevando che essi contengono censure specifiche rivolte a distinti capi di sentenza, in conformità al vincolo dell’art. 101 c.p.a. Dichiara poi inutilizzabile la relazione istruttoria depositata dal Comune oltre il termine, qualificato come perentorio ai sensi dell’art. 52, co. 1, c.p.a., escludendo la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per assenza di gravi impedimenti di fatto.

Sul primo motivo la Corte richiama un consolidato orientamento: il proprietario confinante è titolare di una legittimazione differenziata a sollecitare il potere demolitorio (Cons. Stato n. 7589 del 2023; Cons. Stato n. 3546 del 2022), e il procedimento ex art. 31 è pluriarticolato. Il comma 5 chiude il sistema sanzionatorio offrendo all’amministrazione una via di uscita rispetto alla demolizione, mediante deliberazione consiliare che dichiari prevalenti interessi pubblici (Cons. Stato n. 183 del 2020).

L’errore del primo giudice sta nell’aver ritenuto concluso il procedimento con l’acquisizione al patrimonio comunale e con l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Tale acquisizione è invece solo una tappa intermedia, neppure integralmente satisfattiva dell’interesse del confinante. La remissione al Consiglio comunale di una mera proposta di demolizione non vale a definire la vicenda. Il Comune deve dunque esercitare una scelta, libera nel contenuto ma non nell’an.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene ritualmente proposta già in primo grado la domanda di annullamento dell’atto di diniego: la conversione del rito da camerale in ordinario ne conferma la consapevolezza, escludendo violazioni del divieto di novum in appello e profili di tardività. Quanto all’interesse ad agire, il ricorrente ha allegato un pregiudizio concreto, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, e non la sola vicinitas.

Nel merito la doglianza è però infondata: la divergenza tra situazione fotografata dall’atto e situazione reale si fonda su elementi tecnici privi di prova e di asseverazione. La relazione di parte riguarda il pregiudizio dominicale, non l’inidoneità delle opere al ripristino. L’appello è quindi accolto solo sul primo motivo, con condanna del Comune a provvedere entro 90 giorni e nomina del commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. per il caso di inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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