Pensioni miste polizia penitenziaria, incremento 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 78 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, non ha efficacia retroattiva. La disposizione non riveste natura di interpretazione autentica e opera, pertanto, con efficacia ex nunc, limitatamente ai ratei pensionistici maturati a far data dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che la riliquidazione della prestazione non può decorrere dalla data del pensionamento, ma soltanto dall’entrata in vigore della novella, in una prospettiva di retroattività temperata volta a contemperare l’esigenza di parità di trattamento con quella di equilibrio del bilancio.

Il Fatto

L’I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, che aveva accertato il diritto di un ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria al ricalcolo del trattamento previdenziale in applicazione dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021.

L’interessato, congedato nel 2011 e titolare di pensione diretta di inabilità determinata con il sistema misto per aver maturato al 31.12.1995 un’anzianità di diciassette anni e nove mesi, aveva chiesto la riliquidazione della prestazione invocando l’incremento del 2,445% sulla quota retributiva per ogni anno di servizio, in analogia con le pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e 12 del 2021. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, disponendo la decorrenza dalla data del pensionamento, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall’Istituto. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellato, non costituitosi a fronte della ritualità delle notificazioni. Nel merito, ha richiamato il percorso interpretativo che ha condotto le Sezioni riunite a individuare nell’aliquota del 2,44% il coefficiente praticabile, desunto dal ragguaglio della percentuale unitaria del 44% con il limite dei diciotto anni meno un giorno previsto dalla legge Dini.

Su tale quadro si è inserita la previsione della legge di bilancio per il 2022, che ha esteso al comparto di polizia ad ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il punto controverso riguarda la sfera di efficacia temporale della norma.

Il Collegio ha confermato l’orientamento già espresso dalla Sezione, secondo cui la disposizione, pur determinando la revisione della prestazione pensionistica, non può che avere efficacia ex nunc, ossia dal 1° gennaio 2022, non rivestendo natura di interpretazione autentica. Essa trova applicazione nei confronti del personale cessato entro il 2021, come conferma la copertura finanziaria calcolata includendo l’onere relativo a tale personale, ma spiega effetti solo sui ratei maturati dall’entrata in vigore.

La Sezione ha qualificato il meccanismo come retroattività temperata, diretta a contemperare l’esigenza di evitare disparità di trattamento con quella di equilibrio del bilancio. A sostegno ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, ha puntualizzato che la riliquidazione può operare solo dal rateo di gennaio 2022 e non dal giorno della spettanza.

L’appello è stato pertanto accolto e la sentenza riformata, con riconoscimento della decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 2022. Le spese di difesa sono state compensate in ragione delle incertezze esegetiche registrate in sede di prima applicazione della norma.

Nota della Redazione

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